Proposta di legge numero 335
della 7ª legislatura "Inserimento del cielo stellato nel patrimonio
naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la
prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici
da esso derivati." presentata il giorno 8 ottobre 2001 dai consiglieri:
GIUSEPPE CHIEZZI (Comunisti Italiani), MARISA SUINO (Democratici di sinistra),
GIANCARLO TAPPARO (Democratici di sinistra), ALESSANDRO DI BENEDETTO (I
Democratici - L'Ulivo), COSTANTINO GIORDANO (I Democratici - L'Ulivo), MARIO
CONTU (Rifondazione Comunista), GIOVANNI CARACCIOLO (S.D.I.), ENRICO
MORICONI (Verdi).
È stata assegnata in commissione in data 16 ottobre 2001.
Proposta di legge regionale, n.
7335.
Inserimento del cielo stellato nel
patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per
la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi
energetici da esso derivati.
CAPO I. Finalita' e
disposizioni generali
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. Ai fini della presente legge e
per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), il cielo stellato e' considerato patrimonio naturale della regione
da conservare e valorizzare.
2. La presente legge definisce le procedure e le norme per la riduzione dell'inquinamento
luminoso nel contesto di una piu' generale razionalizzazione dell'uso e delle forme delle
sorgenti di luce esterne sul territorio regionale, al fine di conseguire i seguenti
obiettivi:
a) la riduzione dei consumi energetici relativi all'illuminazione esterna ed il
miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti di illuminazione;
b) la salvaguardia dei bioritmi naturali dell'uomo e degli altri esseri viventi ed in
particolare delle rotte migratorie della fauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente conservando gli equilibri ecologici
esistenti su tutto il territorio regionale, ed in particolare all'esterno e all'interno
delle aree naturali protette ai sensi della legge 394/91;
d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da
inquinamento ottico e luminoso al fine di migliorare la sicurezza della circolazione
stradale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada approvato con D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
e) la tutela dell'attivita' di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori
astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale e delle
stazioni utilizzate per l'osservazione astronomica tramite installazioni mobili o
individuati per la possibile installazione di nuovi osservatori astronomici per la ricerca
scientifica, nonche' delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso;
f) la protezione del paesaggio naturale notturno e dell'integrita' del cielo notturno in
modo particolare nelle aree protette ai sensi della citata legge 394/91;
g) il miglioramento della qualita' della vita, la fruizione della volta celeste da parte
di ogni cittadino, della migliore illuminazione dei centri urbani e dei beni ambientali
monumentali e architettonici.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui alla presente legge viene considerato "inquinamento luminoso
dell'atmosfera" ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di
fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste; e per "inquinamento
ottico" si intende un aspetto dell'inquinamento luminoso che consiste in qualsiasi
illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti, edifici o
luoghi che non e' necessario illuminare. Le grandezze fotometriche e i termini tecnici
usati nella presente legge sono definiti in illuminotecnica.
2. Per Piano regolatore dell'illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del
piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonche' i tempi
e le modalita' di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.
Art. 3.
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti sul
territorio regionale, pubblici e privati, permanenti o temporanei, compresi quelli dei
cantieri e per manifestazioni.
Art. 4.
(Aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso)
1. Ai fini dell'applicazione della
presente legge, nell'ambito del territorio regionale sono considerate aree di piu' elevata
sensibilita' all'inquinamento luminoso:
a) le riserve naturali integrali e speciali, istituite (di cui all'allegato A della
presente legge) e quelle future, ai sensi della legge 394/91;
b) i siti e le relative zone circostanti per un raggio di un 1 km degli osservatori
astronomici e delle stazioni per l'osservazione astronomica professionali, attivi, in
costruzione o in progetto, gli osservatori astronomici e le stazioni per l'osservazione
astronomica non professionali che svolgono attivita' di ricerca scientifica all'interno di
progetti istituiti e coordinati da osservatori e centri astronomici professionali, di cui
all'allegato B, che forma parte integrante della presente legge;
c) i siti e le relative zone circostanti per un raggio di 1 km degli osservatori
astronomici e delle stazioni per l'osservazione astronomica non professionali, attivi, in
costruzione o in progetto, per l'attivita' di ricerca scientifica e/o di divulgazione
scientifica di interesse regionale o provinciale, nonche' le stazioni individuate per la
possibile installazione di nuovi osservatori astronomici per la ricerca scientifica, di
cui all'allegato C, che forma parte integrante della presente legge;
d) parchi naturali ed altre aree protette, oasi naturalistiche, zone umide, zone di
rifugio per uccelli migratori, osservatori ornitologici che svolgono attivita' scientifica
e relative zone circostanti per un raggio di 1 km, individuati dalla Giunta regionale con
apposita deliberazione;
e) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale,
storico e documentario sensibili all'inquinamento ottico, individuati e delimitati dalla
Giunta regionale con apposita deliberazione.
2. La zona di protezione di un osservatorio o stazione per l'osservazione astronomica di
cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e' la superficie territoriale individuata
facendo riferimento al cerchio di raggio l km con centro coincidente con il punto di
osservazione.
3. Le aree di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono individuate dalla Giunta
regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in base alle
proposte dei rispettivi enti di gestione e delle associazioni ambientaliste, e comunque
sentito il loro parere.
4. A protezione di ciascuna delle aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento
luminoso, e' considerato fascia di rispetto il territorio circostante per un'estensione di
raggio dei seguenti valori:
a) 25 km per gli osservatori astronomici e per le stazioni per l'osservazione astronomica
di cui all'allegato B;
b) 10 km per gli osservatori astronomici non professionali e le stazioni per
l'osservazione astronomica di cui all'allegato C;
c) 5 km per le aree di cui al comma 1, lettere a), d), e) del presente articolo.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche
su proposta e comunque sentite le associazioni ambientaliste, la Sezione Italiana
dell'International Dark-Sky Association (nel seguito denominata I.D.A. ), il coordinamento
nazionale per la protezione del cielo notturno CieloBuio (nel seguito denominato
CieloBuio), l'Unione Astrofili Italiani (nel seguito denominata U.A.I. ), nonche' i
direttori e gli enti di gestione delle riserve naturali e delle altre aree protette, e i
direttori degli osservatori astronomici e delle stazioni per l'osservazione astronomica,
verifica per ciascuna area di cui al comma 1, la congruita' della fascia di rispetto di
cui al comma 4, e ne determina eventualmente l'ampliamento nella misura necessaria, anche
tenendo conto della posizione geografica, della tipologia di attivita' prevalente e
relativa dotazione strumentale. La deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
6. L'elenco comprendente tutte le aree di cui al comma 1 e relative fasce di rispetto di
cui ai commi 4 e 5 e gli aggiornamenti di cui al comma 7 sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione dei Comuni della regione ricadenti in
tali aree e nelle rispettive fasce di rispetto. Copia dell'elenco e' inviato alle Province
e ai Comuni interessati per gli adempimenti di cui alla presente legge.
7. La Regione verifica almeno una volta all'anno la congruita' delle prescrizioni adottate
e comunque entro trenta giorni dalla richiesta motivata da uno degli enti o direttori
citati al precedente comma 5, cura l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 6 e la
relativa pubblicazione. L'aggiornamento e' deliberato dalla Giunta regionale con la stessa
procedura di cui al comma 5.
8. In fase di prima applicazione della presente legge e in attesa degli adempimenti di cui
al precedente comma 6 le indicazioni chilometriche di cui al comma 4 devono essere
comunque rispettate.
9. Per i territori ricadenti nelle fasce di rispetto, ma situati al di fuori dei confini
del Piemonte, la Giunta regionale entro i sei mesi successivi della deliberazione di cui
al comma 5 del presente articolo, avvia trattative con gli enti territoriali competenti al
fine di raggiungere gli accordi opportuni.
Art. 5.
(Strumenti di pianificazione per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso)
1. Al fine di conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, i Comuni applicano da
subito la regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia
elettrica da illuminazione esterna, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13; devono
inoltre dotarsi di specifici programmi per la riduzione dell'inquinamento luminoso, i
quali sono parte integrante dell'eventuale Piano regolatore dell'illuminazione o del
Regolamento comunale dell'illuminazione esterna, elaborato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5
del presente articolo, oppure devono applicare il Regolamento dell'illuminazione proposto
dalla Provincia di riferimento, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Il Regolamento comunale dell'illuminazione esterna persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare l'efficienza luminosa degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e
privati;
b) garantire la sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
c) prevenire e combattere l'inquinamento luminoso e l'inquinamento ottico;
d) ridurre i consumi energetici;
e) migliorare la qualita' della vita e la fruizione dei centri urbani e dei beni
ambientali, monumentali e architettonici;
f) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.
3. Il Regolamento di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, ad integrazione del Regolamento edilizio:
a) disciplina la specifica normativa tecnica per le nuove installazioni con disposizioni
concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di
illuminazione esterna;
b) indica i criteri, i tempi e le modalita' di adeguamento delle installazioni esistenti
sul territorio comunale alle norme antinquinamento luminoso;
c) fissa per ogni impianto d'illuminazione esterna, tranne quelli in deroga di cui
all'articolo 11, comma 2, l'orario, chiamato orario regolamentato, in cui le
caratteristiche di uso della superficie illuminata e la tipologia dell'impianto
consentono, senza pregiudizio per la sicurezza, la riduzione della emissione luminosa o lo
spegnimento totale di cui all'articolo 12, comma 8.
4. E' concessa facolta', anche ai Comuni non ricadenti nelle aree di piu' elevata
sensibilita' all'inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto, di adottare i criteri
previsti dall'articolo 13 della presente legge o comunque altri piu' restrittivi nel
Regolamento comunale dell'illuminazione.
5. Alla stesura del Regolamento comunale di cui al comma 1 sono obbligati:
a) i Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti che dovranno approvarlo entro
due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche ad integrazione del Piano
Energetico Comunale previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i Comuni ricadenti in aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e
relative fasce di rispetto, che dovranno approvarlo entro due anni dall'entrata in vigore
della presente legge o, se si tratta di Comuni inclusi successivamente nelle aree tutelate
e relative fasce di rispetto, dall'adozione del provvedimento che li riguarda a norma
dell'articolo 4, comma 6;
c) ulteriori Comuni individuati, in caso di motivate esigenze di tutela ambientale, dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento, i quali dovranno approvare il Regolamento di
cui al comma 1 entro due anni dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta
regionale che li riguarda.
6. I Comuni non obbligati alla stesura del Regolamento comunale entro tre mesi
dall'emanazione del Regolamento dell'illuminazione esterna predisposto dalla Provincia,
devono comunicare alla Provincia di competenza se intendono dotarsi di un proprio
Regolamento, altrimenti vale il Regolamento predisposto dalla Provincia. Tale Regolamento
e' unico per tutti i Comuni di una stessa provincia e viene preparato dalle Province
secondo quanto indicato nel successivo articolo 7, comma 1, lettera a).
7. I Comuni non obbligati alla stesura del Regolamento e che hanno comunicato alla
Provincia di competenza l'intenzione di dotarsi di un proprio Regolamento, devono
adottarlo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in caso contrario
alla scadenza del termine entra in vigore il Regolamento predisposto dalla Provincia.
8. Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi del presente articolo, piu' comuni
contigui, le comunita' montane o altri organismi sovracomunali, anche ricadenti in
Province diverse, possono adottare un unico Regolamento intercomunale dell'illuminazione
esterna, dandone comunicazione alle rispettive Province di competenza.
9. Le Province adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della Presente legge un
Regolamento dell'illuminazione esterna, che si applica temporaneamente per gli impianti di
proprieta' o uso della Provincia nei territori dei comuni sprovvisti di Regolamento
dell'illuminazione esterna o non ancora adeguati alle disposizioni della presente legge.
10. Le norme relative alle emissioni luminose che devono essere presenti nel regolamento
dei parchi naturali e delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 11 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge
regionale. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree naturali protette trasmettono
la normativa adottata ai Comuni e alle Province di competenza, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge e ogni qualvolta essa venga aggiornata.
Capo II. Compiti
della regione, degli enti locali, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (
A.R.P.A. ), degli enti gestori delle aree protette e degli osservatori astronomici
Art. 6.
(Compiti della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la funzione di consulenza nei confronti delle Province e degli altri enti territoriali
per l'applicazione della presente legge;
b) l'eventuale aggiornamento della regolamentazione delle sorgenti di luce e
dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna, di cui agli articoli 11,
12 e 13 della presente legge, soltanto al fine di introdurre norme piu' restrittive o
adeguate al progresso tecnologico;
c) l'aggiornamento degli importi delle sanzioni previste dalla presente legge per
adeguarli all'andamento economico del denaro;
d) l'adeguamento ai criteri della presente legge, da effettuarsi entro tre mesi dalla
entrata in vigore della medesima, dei propri regolamenti nei singoli settori edili ed
industriali e la definizione e/o l'adeguamento di tutti i capitolati relativi
all'illuminazione esterna, pubblica o privata, di qualsiasi tipo;
e) l'individuazione delle aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e
relative fasce di rispetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nel rispetto
della procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, nonche' la verifica della
congruita' della fascia di rispetto di tutte le aree tutelate, ai sensi dell'articolo 4,
commi 4 e 5 con la procedura ivi indicata;
f) il controllo nei confronti delle Province per il rispetto degli adempimenti previsti
dalla presente legge e, in caso di inadempienza, l'esercizio dei poteri sostitutivi
relativi ai compiti ad esse assegnate, a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 15, comma
3, della presente legge;
g) l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti locali che non si uniformano
alle disposizioni delle presente legge, a norma dell'articolo 15, comma 3 e dell'articolo
16, commi 8 e 9;
h) la preparazione di una relazione biennale da presentare al Consiglio regionale, sullo
stato del cielo notturno sull'intero territorio regionale con particolare dettaglio sulle
condizioni di osservazione e di applicazione della legge nei siti protetti, avvalendosi
dell'azione di monitoraggio svolta dall' A.R.P.A. , come indicato all'articolo 9, commi 2
e 3.
2. Per la funzione di consulenza di cui al comma 1, lettera a) e l'eventuale aggiornamento
della regolamentazione di cui al comma 1, lettera b), la Regione si avvale della
consulenza del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della L.R. "Interventi
in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia",
istituito dall'articolo 5 della L.R. 19/1984, del Comitato tecnico-scientifico di supporto
alla politica regionale delle aree protette, istituito dall'articolo 21 della L.R. 12/90 e
della collaborazione dell' I.D.A. e di CieloBuio. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere b) e c) sono adottate dalla Giunta regionale, e devono essere trasmesse al
Consiglio regionale, che le approva, previa consultazione, per le disposizioni di cui alla
lettera b), degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, degli
osservatori astronomici di cui agli allegati B e C della presente legge, delle
associazioni ambientaliste, astronomiche e astrofile. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere b) e c) sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in
vigore il sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. L'aggiornamento delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera b) viene effettuato ogni qual volta ve ne sia
necessita', anche tenuto conto della relazione biennale di cui al comma 1, lettera h).
3. La Regione promuove iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale
delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito
dell'illuminazione ivi compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale,
preparato con la collaborazione di I.D.A. e CieloBuio, che sia di ausilio anche ai
progettisti e agli installatori.
4. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle problematiche oggetto della
presente legge e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e
prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvede ad organizzare campagne promozionali,
come convegni e seminari, e a promuovere altre iniziative a carattere divulgativo, anche
in collaborazione con gli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette, gli
osservatori astronomici, le associazioni ambientaliste, astronomiche e astrofile, gli enti
operanti nel settore dell'illuminazione e gli ordini professionali interessati.
5. La Regione sostiene le Province, l' A.R.P.A. e gli enti di gestione dei parchi e delle
aree naturali protette per lo svolgimento rispettivamente delle attivita' di cui agli
articoli 7, 9 e 10 della presente legge con adeguati interventi di formazione e di
finanziamento, a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera a).
6. La Regione stipula contratti di collaborazione e di consulenza con soggetti che operano
nel campo della prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso, quali l' I.D.A. ,
CieloBuio, l'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso (di seguito
chiamato I.S.T.I.L. ), ed eventuali altre organizzazioni ambientaliste ed astrofile, nei
quali sono definiti gli impegni di queste organizzazioni e finanziari della Regione, a
norma dell'articolo 14, comma 1.
7. La Regione eroga contributi, a norma dell'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, della
presente legge:
a) per incentivare la redazione di Regolamenti comunali per l'illuminazione esterna, che
siano conformi all'articolo 5;
b) in favore di soggetti pubblici o privati per incentivare l'adeguamento alle norme
antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti in conformita' alla
presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia) per l'attuazione del Piano energetico nazionale, nonche' in relazione a leggi
regionali gia' emanate, o che saranno in futuro emanate, in tema di risparmio energetico.
Art. 7.
(Compiti delle Province)
1. Sono di competenza delle
Province:
a) la predisposizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, del
Regolamento tipo per l'illuminazione esterna, elaborato ai sensi dell'articolo 5, comma 6,
della presente legge, e destinato all'adozione da parte dei Comuni non obbligati alla
stesura del Regolamento comunale dell'illuminazione; e del Regolamento provinciale
dell'illuminazione esterna per gli impianti di sua proprieta' od uso ai sensi del comma 9
del citato articolo 5;
b) la diffusione dei princi'pi dettati dalle presente legge, in collaborazione con la
Regione, con gli altri enti locali e con le istituzioni citate all'articolo 6, comma 4;
c) il controllo nei confronti dei Comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla
presente legge, e sulla adozione del Regolamento comunale dell'illuminazione esterna e
relativa conformita' alle disposizioni della presente legge, segnalando le inadempienze
alla Regione;
d) il controllo delle installazioni di illuminazione pubblica di proprieta' o competenza
di Comuni o di enti sovracomunali ricadenti nel loro territorio, a norma dell'articolo 15,
commi 1 e 2;
e) il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da
parte dei Comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio,
per il quale le Province possono utilizzare le strutture e i laboratori dell' A.R.P.A. ;
f) il controllo della dichiarazione di conformita' dell'esecuzione degli impianti di cui
all'articolo 11, comma 7.
g) la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli
impianti di illuminazione, a norma dell'articolo 16.
2. Le Province applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 16,
impiegandone i relativi proventi per i seguenti fini:
a) potenziare il servizio di controllo;
b) finanziare iniziative volte al perseguimento della finalita' della presente legge;
c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i Comuni ai fini dell'applicazione
della presente legge;
d) erogare contributi, secondo criteri preventivamente fissati dal Consiglio Provinciale,
per la realizzazione di nuovi impianti o l'estensione di quelli esistenti, privilegiando
soluzioni tecniche anche sperimentali che consentano una apprezzabile riduzione dei valori
di inquinamento luminoso rispetto ai limiti fissati dalla presente legge.
Art. 8.
(Compiti dei Comuni)
1. Tutti i Comuni del Piemonte sono
obbligati, ai sensi del precedente articolo 5, commi da 1 a 7, e con le modalita' e
scadenze indicate ai commi da 5 a 7 del medesimo articolo, a dotarsi di Regolamento
comunale dell'illuminazione esterna comprendente il programma di riduzione
dell'inquinamento luminoso, o ad adeguarlo alle disposizioni della presente legge. Tutti i
Comuni del Piemonte sono altresi' tenuti da subito ad applicare la Regolamentazione di cui
al capo III della presente legge e ad attuare le disposizioni transitorie di cui al
successivo articolo 18.
2. Sono di competenza dei Comuni:
a) la tenuta di un registro con i parametri di emissione degli impianti di illuminazione
esterna nel proprio territorio, al fine di conoscere la quantita' di inquinamento luminoso
prodotta da ciascun impianto;
b) la divulgazione, in collaborazione con la Provincia, la Regione e le altre istituzioni
citate all'articolo 6, comma 4, delle problematiche oggetto della presente legge e della
disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c) i controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle Province, degli
osservatori astronomici, ornitologici o altri osservatori scientifici, delle associazioni
ambientaliste o su segnalazione di singoli cittadini, sul rispetto e l'applicazione
dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. del 30 aprile
1992 e successive modifiche, e delle misure stabilite dalla presente legge sui territori
di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
d) il controllo che la installazione di nuovi impianti, compresi quelli a scopo
pubblicitario, potenzialmente inquinanti o le modifiche sostanziali di impianti esistenti,
sia conforme alle prescrizioni della presente legge e non avvenga senza preventiva
autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emettono appositi provvedimenti per la migliore applicazione della legge in relazione al
contenimento sia dell'inquinamento luminoso sia dei consumi energetici derivanti
dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze
edilizie, e per la sostituzione, adeguamento o modifica degli impianti non conformi alla
prescrizioni della presente legge; provvedono al controllo degli adempimenti e, in caso di
inosservanza, emanano specifica ordinanza di rimozione o inattivazione della fonte
luminosa inquinante, a spese del titolare dell'impianto.
4. Nell'esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione,
ampliamento o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali devono chiedere e verificare
che gli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento non solo siano conformi
alle prescrizioni di legge riguardanti gli impianti elettrici in generale e in particolare
della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, ma anche in conformita'
della presente legge.
Art. 9.
(Compiti dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)
1. L'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale ( A.R.P.A. ):
a) collabora con la Regione per l'aggiornamento della regolamentazione di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b);
b) esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione
esterna sul territorio regionale, anche su richiesta delle Province, a norma dell'articolo
7, comma 1, lettera e);
c) formula pareri ed indicazioni relativi alle tematiche oggetto della presente legge su
richiesta di enti pubblici e privati.
2. L' A.R.P.A. , al fine di verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso
sul territorio regionale nonche' lo stato di applicazione della presente legge:
a) predispone, raccoglie ed analizza, di concerto con l' I.D.A. e l' I.S.T.I.L. , il
controllo periodico aerofotogrammetrico;
b) raccoglie in un registro i parametri di emissione forniti dai Comuni per il proprio
territorio;
c) raccoglie ed esamina la documentazione disponibile in merito all'applicazione della
presente legge.
3. L' A.R.P.A. , di concerto con l' I.D.A. e l' I.S.T.I.L. , presenta ogni due anni alla
Regione un rapporto sullo stato del cielo notturno sull'intero territorio regionale con
particolare dettaglio sulle condizioni di osservazione e di applicazione della presente
legge nei siti protetti, avvalendosi delle risultanze del controllo aerofotogrammetrico,
dei dati forniti dai Comuni e della documentazione di cui al comma 2, nonche' di
misurazioni specifiche, di modelli matematici, dei rapporti inviati dai gestori delle aree
protette, dagli osservatori astronomici e dagli enti locali.
Art. 10.
(Compiti degli enti gestori delle aree protette e degli osservatori astronomici)
1. Gli enti gestori dei parchi
naturali e delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e gli
osservatori astronomici di cui agli allegati B e C, e le relative sezioni staccate:
a) individuano le fasce di rispetto da proporre alla Regione ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della presente legge;
b) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro
competenza e delle zone circostanti comprese nella fasce di rispetto di cui all'articolo
4, commi 4 e 5, e inviano annualmente una relazione sullo stato del cielo, sulle
condizioni di osservazione e sullo stato di applicazione della presente legge all'
A.R.P.A. e alla Regione per la preparazione della relazione biennale di cui all'articolo
6, comma 1, lettera h);
c) individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente
legge e dai Regolamenti comunali dell'illuminazione esterna e chiedono l'intervento alle
autorita' territoriali competenti affinche' esse vengano modifiche, sostituite, o comunque
uniformate ai criteri stabiliti, entro i termini di cui all'articolo 18 e decorsi questi,
improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia
segnalante l'inadempienza, a norma dell'articolo 16, comma 2;
d) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della
presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi.
2. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree protette, in collaborazione con gli
osservatori astronomici di cui agli allegati B e C, le associazioni astrofile e le
associazioni ambientaliste operanti sul territorio individuano, nell'ambito territoriale
di propria competenza, una o piu' aree lontane da fonti di inquinamento luminoso da
adibire:
a) alla libera osservazione notturna e a alla tutela delle specie viventi con prevalente
attivita' notturna;
b) a punti di osservazione astronomica.
3. Nei punti di osservazione astronomica di cui alla lettera b) del precedente comma, gli
enti gestori istituiscono centri di visita o centri didattici dotati di strumentazione per
l'osservazione astronomica, e organizzano in collaborazione con gli osservatori
astronomici, le associazioni astrofile e le associazioni ambientaliste operanti sul
territorio, corsi per insegnanti e attivita' per le scuole ed i cittadini inerenti
l'osservazione del cielo.
4. I soggetti gestori di cui al comma 2 possono richiedere contributi finanziari relativi
a progetti e/o interventi, finalizzati al risparmio energetico e alla messa in opera di
apposita cartellonistica e/o sentieristica.
Capo III.
Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da
illuminazione esterna
Art. 11.
(Caratteristiche generali degli impianti di illuminazione esterna, loro conformita'
alla legge e requisiti dei relativi progetti)
1. Per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche quelli a carattere
pubblicitario, di nuova realizzazione, compresi quelli gia' in fase di appalto, dovranno
essere eseguiti a norma: "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento
e a ridotto consumo energetico ai sensi delle leggi della Regione Piemonte", ed
essere conformi alle caratteristiche generali fissate dal presente articolo e ai requisiti
minimi stabiliti dall'articolo 12 e, per le aree di piu' elevata sensibilita'
all'inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto, anche alle prescrizioni di cui
all'articolo 13. Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile nell'immediato, fatto
salvo il successivo adeguamento di cui all'articolo 18, e' prevista la sola
obbligatorieta' dei sistemi non disperdenti luce verso l'alto, previsti dall'articolo 12 e
per le aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e relative fasce di
rispetto dall'articolo 13. In ogni caso, dovra' essere garantito il rispetto dell'articolo
23, comma 1, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche.
2. Non sono in generale soggette alle disposizioni degli articoli 12 e 13 le seguenti
installazioni:
a) sorgenti di luce situate entro strutture in grado di schermare totalmente il flusso
sopra i 90 gradi in modo da soddisfare ai requisiti tecnici di cui al comma 3 punto a) del
presente articolo;
b) gli impianti di uso saltuario, purche' destinati ad impieghi di protezione civile, a
segnaletica luminosa di sicurezza o per interventi di emergenza.
3. Sono considerati a basso inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico ai sensi
della presente legge gli impianti che presentano contemporaneamente le seguenti
caratteristiche:
a) avere un'intensita' luminosa massima di 0 cd per ogni 1000 lumen a 90 gradi e oltre
dalla verticale;
b) essere equipaggiati di appositi dispositivi in grado di ridurre l'emissione del flusso
luminoso;
c) essere dotati di apparecchi equipaggiati con lampade al sodio ad alta o a bassa
pressione o altro tipo di lampade ad alta efficienza ammesse con apposita deliberazione
della Giunta Regionale in relazione al progresso tecnologico raggiunto;
d) nel caso di lampade al sodio ad alta pressione l'efficienza luminosa espressa in
lumen/watt deve essere non inferiore a: 65 per lampade di potenza minore o uguale a 50 W;
80 per lampade di potenza maggiore di 50 W e minore di 100 W; 95 per lampade di potenza
maggiore o uguale di 100 W;
e) non arrecare disturbo visivo agli utenti della strada.
4. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, per i prodotti
destinati all'impiego sul territorio regionale, tra le caratteristiche tecniche delle
sorgenti di luce anche la loro rispondenza ai requisiti del comma 2 del presente articolo
mediante apposita dicitura: "ottica antinquinamento luminoso con basso fattore di
abbagliamento e a ridotto consumo energetico ai sensi della normativa vigente in
Piemonte". E' sufficiente il rilascio di specifica dichiarazione scritta che contenga
inoltre chiara indicazione delle istruzioni di corretto montaggio, utilizzo ed impiego per
le quali si ottiene la rispondenza dichiarata. In assenza di tale dicitura non potra'
procedersi alla installazione delle sorgenti luminose su tutto il territorio regionale.
5. I progetti di nuova realizzazione, di estensione e di modifica sostanziale di impianti
di illuminazione pubblica di proprieta' o competenza di Comuni o di enti sovracomunali,
sono soggetti a parere preventivo e vincolante della Provincia, che deve esprimersi entro
novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.
6. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo
pubblicitario, nonche' le modifiche ed estensioni di impianti esistenti, sono soggetti ad
autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale competente per territorio di
esecuzione dell'opera.
7. I progetti degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere
redatti da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal
progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e,
al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformita'
dell'impianto realizzato ai requisiti richiesti dalla presente legge e dal Regolamento
comunale dell'illuminazione, oppure, per i nuovi impianti con potenza luminosa superiore a
20 mila lumen, ovunque ubicati e a qualsiasi scopo destinati, rilascia il certificato di
collaudo secondo la procedura gia' prevista per gli impianti esistenti all'interno degli
edifici dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o di altra
procedura determinata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
b) della presente legge. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti
degli impianti.
8. Fermo restando il disposto dell'articolo 234, comma 1, del Codice della Strada in
relazione agli impianti di cui all'articolo 23, comma 1 dello stesso Codice, gli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati
alle prescrizioni della stessa nei modi e tempi indicati all'articolo 18. Gli apparecchi
gia' esistenti e altamente inquinanti come globi, lanterne, fari, faretti e similari,
devono essere sostituiti oppure muniti di alette frangiluce larghe almeno 4 centimetri
posizionate con inclinazione di 45 gradi e con la parte superiore nera o, comunque, non
riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul
mercato, ovvero di altro tipo di frangiluce funzionalmente equipollente, ovvero ancora,
quando possibile, di apposita parabola metallica in grado di ospitare totalmente la
sorgente di luce.
9. Restano salve le norme in materia, gia' adottate, o che verranno adottate, dai Comuni,
qualora impongano norme piu' restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.
Art. 12.
(Requisiti minimi degli impianti di illuminazione esterna e delle sorgenti di luce per
la tutela del territorio regionale dall'inquinamento luminoso)
1. Gli impianti di illuminazione, le
insegne e i tabelloni luminosi e le altre sorgenti di luce che possono per loro natura
provocare inquinamento luminoso, devono in generale presentare in ogni condizione di
esercizio le caratteristiche descritte all'articolo 11, comma 3 per gli impianti di nuova
realizzazione e comma 8 per quelli gia' esistenti, fatte salve le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Gli apparecchi altamente inquinanti gia' esistenti, come globi, lanterne e simili,
devono essere sostituiti oppure muniti da parte dei proprietari dei dispositivi descritti
all'articolo 11, comma 8, in modo di limitare al massimo la dispersione di luce verso
l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre.
3. E' vietata sul territorio regionale l'adozione, per la protezione delle armature, di
vetri sporgenti lisci e trasparenti o diffondenti od anche con funzione e forma di
rifrattori prismatici. Nei diffusori ad uso esterno a globo, a lanterna o similari, gia'
esistenti, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e
liscio, onde ridurre i fenomeni di dispersione della luce e consentire l'effettivo
controllo del flusso luminoso.
4. L'uso delle lampade ad alta efficienza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c),
non e' obbligatorio:
a) per gli impianti sportivi, purche' vengano impiegati criteri e mezzi per evitare
fenomeni di dispersione di luce al di fuori dei suddetti impianti, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) ed e);
b) per le insegne e i tabelloni dotati di illuminazione interna, purche' il flusso sia
adeguatamente schermato sopra i 90 gradi;
c) per luoghi destinati a privata abitazione, a condizione che:
1.) si adoperino lampade a basso consumo con flusso massimo di 1500 lumen
2.) il numero totale delle lampade non superi il valore di 3;
d) per i casi ove e' indispensabile l'alta resa cromatica, purche' si usino lampade a
largo spettro, agli ioduri metallici, funzionali alla luminanza desiderata in termini di
massima efficienza e minor potenza installata.
5. Per la illuminazione di aree vaste ed aperte (come campi sportivi, piazzali per
infrastrutture di trasporto, ecc.) il flusso luminoso deve essere limitato con un'accurata
progettazione in modo da non diffondersi nelle zone circostanti ed in ogni caso presentare
una intensita' luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen per angolo di illuminazione a 90
gradi dalla verticale ed oltre.
6. L'uso di fari, torri-faro, e proiettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri,
svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni
tipo deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo
11, comma 3.
7. Per le strade e le aree con traffico motorizzato si devono utilizzare, ogniqualvolta
cio' sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle
normative di sicurezza, tenuto conto non solo della categoria della strada ma anche
dell'intensita' di circolazione. Nel progetto devono essere specificate le caratteristiche
ottiche della pavimentazione cui il progetto si riferisce e, in caso di rifacimento del
manto, tali caratteristiche ottiche devono rimanere invariate, salvo revisione del
progetto e dell'impianto.
8. Per gli impianti d'illuminazione esterna, tranne quelli in deroga, di cui all'articolo
11, comma 2, le cui caratteristiche d'uso della superficie consentano di individuare
l'orario regolamentato, in cui la emissione di luce puo' essere ridotta ad un livello
inferiore oppure l'impianto stesso puo' essere spento senza pregiudizio per la sicurezza,
e' fatto obbligo di ridurre il flusso luminoso oppure di spegnere l'impianto entro le ore
23 in regime di ora solare ed entro le ore 24 in regime di ora legale.
9. Gli impianti di illuminazione con impiego di armature di tipo stradale o di arredo
urbano, con proiettori di qualsiasi tipo, torri-faro incluse, devono essere
obbligatoriamente muniti di regolatori del flusso luminoso ed osservare l'orario
regolamentato di cui al precedente comma 8.
10. Negli impianti di illuminazione pubblica, e' fatto obbligo, oltre a quanto stabilito
ai precedenti commi 8 e 9, di ridurre la potenza elettrica impiegata al minimo consentito
dal mantenimento del livello di luminanza al suolo, ai fini di sicurezza secondo le
caratteristiche d'uso degli spazi pubblici da illuminare nei vari orari. Per questo gli
impianti devono essere dotati di un regolatore del flusso luminoso, ovvero, dove il
regolatore non sia disponibile, si puo' raggiungere lo scopo tramite lo spegnimento di
parte dei punti luce, se cio' e' compatibile con le prescrizioni richieste all'impianto ai
fini di sicurezza. La riduzione e' facoltativa per le strutture in cui vengono esercitate
attivita' relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa
o per ragioni di ordine pubblico.
11. Nell'illuminazione di facciata di edifici privati e pubblici e di monumenti, devono
essere utilizzati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso con luminanza massima
consentita delle superficie di 1 candela per metro quadro. Solo nel caso in cui cio' non
sia possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore storico e architettonico,
i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e comunque entro il perimetro o le sagome degli stessi. Nel caso
fosse impossibile rispettare tale norma, a causa della irregolarita' della superficie da
illuminare o per altro specifico motivo cogente, il flusso diretto verso l'emisfero
superiore, non intercettato dalla superficie illuminata, non dovra' essere superiore al 5%
del flusso nominale uscente dalla lampada. In ogni caso si deve provvedere allo
spegnimento totale dell'illuminazione entro le ore 24 in regime di ora legale ed entro le
23 in regime di ora solare e fino al mattino successivo.
12. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono
essere spente entro le ore 23 in regime di ora solare ed entro le ore 24 in regime di ora
legale e fino al mattino successivo.
13. Le insegne e i tabelloni con illuminazione non interna devono essere illuminati
dall'alto verso il basso.
14. E' fatto divieto di utilizzare i fasci di luce rotanti o fissi di qualsiasi tipo,
colore e potenza diretti verso l'alto o verso superficie che possano rifletterli verso
l'alto, per meri fini pubblicitari o voluttuari. E' altresi' fatto divieto di proiettare
immagini sul cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio.
15. E' vietato l'utilizzo di sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei
pedoni e/o degli automobilisti o molestie visive che comunque possano costituire pericolo.
E' vietato, altresi', installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il
flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di immobili
abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitano.
16. E' vietato l'uso di sorgenti luminose esterne per fini pubblicitari e comunque non di
sicurezza o di emergenza, ai velivoli, mezzi aerei, palloni aerostatici e simili che
sorvolino il territorio regionale.
17. Gli impianti devono essere proporzionati al loro utilizzo e quindi devono essere
realizzati tenendo conto della massima efficienza e dell'utilizzo del minimo consumo
energetico; percio' e' fatto divieto di realizzare impianti con punti luce in esubero e
quindi non strettamente necessari.
Art. 13.
(Misure minime di tutela per le aree di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento
luminoso e relative fasce di rispetto)
1. Nelle aree di piu' elevata
sensibilita' e relative fasce di rispetto gli impianti di illuminazione esterna di
qualsiasi tipo, oltre a quanto stabilito agli articoli 11 e 12 della presente legge, al
fine di evitare i danni derivati dall'illuminazione diretta laterale verso la zona da
proteggere, devono essere realizzati o adeguati previa consultazione dei responsabili dei
siti protetti che potranno indicare i requisiti necessari e gli accorgimenti richiesti,
ivi compresi l'impiego di schermi o diaframmi.
2. Nelle riserve naturali integrali e speciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e nelle altre aree naturali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), oltre a quanto
stabilito al comma 1 del presente articolo, e' vietata l'installazione di nuovi
dispositivi luminosi al di fuori dei centri abitati, fatte salve le sole motivazioni di
protezione civile, ordine pubblico e amministrazione della giustizia e della difesa.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 1, a tutela degli osservatori e dei siti astronomici
di cui agli allegati B e C e relative fasce di rispetto:
a) gli impianti di illuminazione, nuovi o gia' esistenti, con impiego di armature di tipo
stradale o di arredo urbano, con proiettori di qualsiasi tipo, torri-faro incluse, devono
osservare l'orario regolamentato di cui al comma 8 dell'articolo 12, ma con orario di
applicazione almeno dalle ore 23 in regime di ora legale e dalle ore 22 in regime di ora
solare e fino al mattino successivo;
b) per l'illuminazione degli edifici e dei monumenti si deve osservare il disposto del
comma 11 dell'articolo 12, ma con spegnimento totale almeno dalle ore 23 in regime di ora
legale e dalle ore 22 in regime di ora solare e fino al mattino successivo;
c) le insegne luminose di cui al comma 12 dell'articolo 12 devono essere spente entro le
ore 23 e fino al mattino successivo;
d) e' fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non
adeguatamente internalizzato entro una distanza di 500 m dai confini degli osservatori e
siti astronomici con esclusione di quegli osservatori astronomici situati all'interno di
centri urbani.
4. Nelle zone circostanti gli osservatori e i siti astronomici di cui all'allegato B e
relative fasce di rispetto, oltre a quanto stabilito ai commi 1 e 3, le sorgenti di luce
altamente inquinanti gia' esistenti, come globi, lanterne e simili, devono essere
sostituite oppure dotate di appositi dispositivi in grado di evitare la dispersione di
luce verso l'alto non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, in particolare
devono essere schermate o comunque dotate delle alette frangiluce di cui all'articolo 11,
comma 8 .
5. A tutela degli osservatori e dei siti astronomici di cui all'allegato B, oltre quanto
previsto ai comma 1, 3, e 4, nella zona entro 1 km in linea d'aria dall'osservatorio o
sito astronomico sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione
verso l'alto (ovvero a piu' di 90 gradi dalla verticale), comprese quelle degli edifici e
monumenti, quelle esistenti che non siano conformi a questo requisito devono essere
sostituite ovvero adeguatamente schermate in modo tale di assicurare lo stesso requisito.
6. A tutela degli osservatori e siti astronomici di cui agli allegati B e C, nella zona
entro 30 km in linea d'aria dall'osservatorio o sito astronomico e' vietato l'impiego di
fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita', fissi e rotanti, diretti verso il cielo o
verso superficie che possano rifletterli verso l'alto. Sono esclusi dal divieto del
presente comma i fasci di luce usati per la sicurezza aerea e di enti militari.
7. La Regione su richiesta motivata del responsabile di un osservatorio astronomico
tutelato puo' ampliare la misura delle zone o applicare misure ulteriori.
8. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici e dei siti di osservazione
astronomica di cui agli allegati B e C, in coincidenza con particolari fenomeni celesti, i
Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza
della circolazione veicolare, nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 4, comma 3, lo
spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di
illuminazione esterna.
Capo IV. Contributi,
controlli e sanzioni
Art. 14.
(Contributi regionali)
1. La Giunta regionale quantifica
annualmente, sulla base delle disponibilita' di bilancio:
a) l'ammontare del sostegno economico regionale alle Province, all' A.R.P.A. e agli enti
di gestione delle aree naturali protette per lo svolgimento delle attivita' previste
rispettivamente agli articoli 7, 9 e 10 della presente legge;
b) l'ammontare dell'impegno finanziario per le consulenze e collaborazioni delle
organizzazioni operanti nel campo della prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso.
2. L'erogazione dei contributi regionali di cui all'articolo 6 comma 7, ai Comuni per la
redazione del Regolamento comunale dell'illuminazione esterna e ai soggetti pubblici e
privati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna, esistenti all'entrata
in vigore della presente legge, e' concessa in misura non superiore al cinquanta per cento
della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quello
determinato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilita' di
bilancio.
3. Per ottenere i contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati presentano domanda
alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da
realizzare, nonche' della relativa spesa.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico
consultivo per l'applicazione della L.R. "Interventi in materia di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", istituito dall'articolo 5
della L.R. 19/1984, approva il riparto dei contributi, ed individua i criteri e le
modalita' di erogazione, dando priorita' agli interventi a favore di soggetti pubblici e
privati sui territori dei comuni ricadenti nelle aree a piu' elevata sensibilita' e
relative fasce di rispetto, e alle Amministrazioni Comunali che hanno gia' adottato propri
regolamenti in materia di inquinamento luminoso.
5. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3, e'
fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 15.
(Controlli e sanzioni relativi agli impianti di illuminazione pubblica)
1. Le installazioni di illuminazione
pubblica di proprieta' o competenza di Comuni o di enti sovracomunali, sono soggette al
controllo da parte della Provincia competente per territorio.
2. Nei casi in cui i Comuni e gli enti sovracomunali realizzino le opere di cui al comma
precedente in assenza di parere preventivo, le realizzino in difformita' o non ottemperino
alle prescrizioni di adeguamento degli impianti esistenti entro i termini fissati, la
Provincia dispone l'adeguamento degli impianti esistenti o la messa a norma di nuovi
impianti difformi o non autorizzati, sostituendosi se necessario al Comune o all'ente
sovracomunale competente, con onere a carico di questo, e con l'eventuale irrogazione
delle seguenti sanzioni:
a) sospensione nella erogazione di ogni contributo provinciale;
b) sospensione di emissione di pareri su progetti di impianti di pubblica illuminazione
eventualmente in itinere.
3. Le installazioni di illuminazione pubblica di proprieta' o competenza provinciale sono
soggette al controllo della Regione, che approva gli impianti di nuova realizzazione, la
estensione o la modifica sostanziale di quelli esistenti. In caso di inadempienza la
Regione si sostituisce alla Provincia, con onere a carico di questa, nell'adeguamento
degli impianti esistenti o nella messa a norma di nuovi impianti difformi o non
autorizzati.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Chiunque installi o modifichi
impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in
difformita' della stessa, incorre in una sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni, oltre all'obbligo della disinstallazione o
riduzione dell'impianto a conformita' delle opere realizzate senza la preventiva
autorizzazione o in difformita' della medesima, a norma dell'articolo 8, comma 3, della
presente legge.
2. Chiunque su tutto il territorio regionale installi o modifichi o utilizzi impianti o
sorgenti luminose in modo non conforme alla presente legge o al Regolamento comunale
dell'illuminazione, e non provvede al loro smantellamento od al loro adeguamento ai
requisiti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della
Provincia segnalante l'inadempienza, incorre in una sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 300 mila a lire 10 milioni per impianto.
3. Nel caso in cui l'abuso di cui al comma 2 avvenga all'interno delle aree di elevata
sensibilita' o nella fascia di rispetto delle medesime aree, previa diffida della
Provincia a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da
lire 2 milioni a lire 15 milioni per impianto.
4. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500.000 a lire 5.000.000 per
l'uso di impianti e sorgenti di luci altamente inquinanti e la loro utilizzazione a pieno
regime per tutta la durata della notte ovvero se l'abuso avviene a fini commerciali o
propagandistici. Nel caso in cui si tratti dei fasci di luce e della proiezione di
immagini di cui all'articolo 12, comma 14, oltre la suddetta sanzione e' d'obbligo
spegnere l'impianto all'atto della comunicazione della Provincia.
5. In caso di abusi gravi e/o reiterati con impianti aventi potenza installata massima
superiore a 12 kW la sanzione e' pari al doppio del valore commerciale degli impianti
abusivi, da determinarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Provinciale.
6. La Provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso provvede alla
irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti.
7. Nei casi particolari di entrata in funzione di impianti di illuminazione che, oltre a
contravvenire le norme della presente legge o del Regolamento comunale dell'illuminazione,
dovessero devastare il territorio e l'ambiente circostante a causa della potenza
installata e per la vastita' del territorio occupato, oltre le sanzioni previste dal
presente articolo, e' facolta' del Sindaco emettere un'ordinanza di spegnimento
dell'impianto; l'impianto rimarra' spento fino alla messa a norma.
8. I soggetti pubblici, ivi compresi i Comuni e gli enti sovracomunali, che omettano di
uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati dalla
presente legge, sono sospesi dall'erogazione dei contributi regionali di cui all'articolo
6, comma 7, della presente legge e dall'eventuale beneficio di riduzione del costo
dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione, fino a quando
non si adeguino alla stessa.
9. Il provvedimento di cui al comma 8 e' adottato con deliberazione della Giunta
regionale, previa ispezione; e nel caso particolare di inosservanza da parte dei Comuni
dei termini e delle modalita', previsti dalle norme transitorie di cui all'articolo 18
della presente legge, e per l'adozione del Regolamento comunale dell'illuminazione esterna
di cui all'articolo 5, il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi
della vigente normativa in materia.
Capo V. Disposizioni
finanziarie, transitorie e finali
Art. 17.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente
legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa complessiva di lire 500
milioni, pari a EURO 258.228,45.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante
istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
2001, in termini di competenza e di cassa, di appositi capitoli con le seguenti
denominazioni:
a) "spese per collaborazioni e consulenze delle organizzazioni in materia di
prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso" con importo pari a lire 50 milioni e a
EURO 25.822,84;
b) "contributi agli enti locali per gli adempimenti di propria competenza in materia
di inquinamento luminoso" con importo pari a lire 50 milioni e a EURO 25.822,84;
c) "contributi in conto capitale agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati
per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento
luminoso" con importo pari a lire 250 milioni e a EURO 129.114,22;
d) "contributi all' ARPA per progetti e interventi volti al controllo, al
monitoraggio dell'inquinamento luminoso" con importo pari a lire 50 milioni e a EURO
25.822,84;
e) "contributi agli enti di gestione dei parchi naturali e delle aree protette per
progetti e interventi volti al risparmio energetico e alla messa in opera di apposita
cartellonistica e sentieristica in materia di inquinamento luminoso" con importo pari
a lire 100 milioni e a EURO 51.645,69;
3. La copertura di spesa di cui al comma 2 lettera a) e' assicurata con la riduzione dello
stanziamento del capitolo 10870 del bilancio di previsione 2001 e al comma 2, lettera b)
e' assicurata riducendo lo stanziamento del capitolo 15910 del bilancio di previsione
2001. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio 2001
ove viene aggiunta la voce "Inquinamento luminoso". Per la spesa di cui al comma
2, lettere c) d) ed e) si fa fronte con le risorse del capitolo 27170 del bilancio di
previsione 2001, ove aggiunta la voce "inquinamento luminoso" all'elenco 5 del
bilancio 2001.
4. Per gli anni 2002 e 2003, la spesa ammontante rispettivamente a lire 500 milioni pari a
EURO 258.228,45, e' coperta con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n.10870 per un
importo pari a 50 milioni ( EURO 25.822,84), n.15910 per un importo pari a 50 milioni (
EURO 25.822,84), e n.27170 per un importo pari a 400 milioni ( EURO 206.582,76) del
bilancio pluriennale 2001-2003.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie relative agli impianti)
1. La riduzione dell'inclinazione
delle sorgenti di luce e/o la installazione di appositi schermi sulle armature ovvero la
sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonche' delle stesse, purche'
assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dall'articolo 12 e, per le
aree tutelate ai sensi dell'articolo 4, anche quelle previste dall'articolo 13, debbono
essere attuate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La schermatura o sostituzione delle sorgenti di luce altamente inquinanti entro 1 km in
linea d'aria a tutela degli osservatori astronomici e delle stazioni per l'osservazione
astronomica di cui all'allegato B, disposto dall'articolo 13, comma 5, deve avvenire entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I divieti di utilizzare fasci di luce per fini pubblicitari o voluttuari, e di
proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso
territorio, di cui all'articolo 12, comma 14, sono efficaci a partire dal trentesimo
giorno di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli impianti di proprieta' pubblica che non possono essere adeguati, entro il termine
di dodici mesi, ai requisiti richiesti dalla presente legge, devono essere sostituiti o
rimossi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge se situati nelle aree a
piu' alta sensibilita' e relative fasce di rispetto tutelate ai sensi dell'articolo 4; per
gli altri impianti di proprieta' pubblica esistenti fuori di tali aree il termine e'
fissato in cinque anni.
5. Gli impianti privati esistenti su tutto il territorio regionale, che non possono essere
adeguati per motivi tecnici a quanto prescritto dalla presente legge, debbono essere
modificati, sostituiti o rimossi entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
6. La Giunta regionale, di concerto e su indicazione delle associazioni ambientaliste,
dell' I.D.A. , di CieloBuio, e della U.A.I. puo' stabilire, sia nella deliberazione di cui
all'articolo 4, sia con successivi autonomi provvedimenti, scadenze piu' restrittive per
l'adeguamento di particolari impianti che presentino condizioni di elevato inquinamento
ottico e luminoso o presentino un rendimento dal punto di vista energetico particolarmente
basso.
Art. 19.
(Disposizioni finali)
1. E' abrogata la legge regionale 24
marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e
per il corretto impiego delle risorse energetiche), fatti salvi gli effetti prodotti non
in contrasto con la presente legge e le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. I regolamenti regionali dei settori edili ed industriali e i capitolati tipo per
l'illuminazione pubblica, di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2000 rimangono in
vigore, per quanto non in contrasto con la presente legge, fino al loro adeguamento, da
effettuarsi secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'articolo 6, comma 1, lettera d)
della presente legge.
3. I Piani regolatori dell'illuminazione di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 6,
comma 1, della l.r. 31/2000 rimangono in vigore per quanto non in contrasto con la
presente legge, e devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge, secondo
le modalita' e i tempi stabiliti dall'articolo 5.
4. I Regolamenti comunali dell'illuminazione vigenti alla data di pubblicazione della
presente legge rimangono in vigore per quanto non in contrasto con essa e devono essere
adeguati alle disposizioni della presente legge, secondo le modalita' e i tempi stabiliti
dall'articolo 5.
5. Le aree a piu' elevata sensibilita', individuate ai sensi dell'articolo 8 della l.r.
31/2000 dal Gruppo di lavoro istituito con Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile
2001, 15 - 2779, rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
6. La Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2001, 15 - 2779, di cui al precedente
comma 5 di questo articolo, va adeguata ai sensi dell'art. 4, commi 3, 5 e 7 della
presente legge.
Allegato A.
Elenco delle riserve
naturali integrali e speciali istituite
PROVINCIA DI ALESSANDRIA:
Riserva naturale speciale della Ghiaia grande
Riserva naturale speciale della Confluenza del Sesia e del Grana
Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza
Riserva naturale speciale del Boscone
Riserva naturale speciale della Confluenza del Tanaro
Riserva naturale speciale del Torrente Orba
PROVINCIA DI ASTI:
Riserva naturale speciale di Valleandona e Val Botto
Riserva naturale speciale della Val Sarmassa
PROVINCIA DI BIELLA:
Riserva naturale speciale Parco Burcina "Felice Piacenza"
Riserva naturale speciale La Bessa
PROVINCIA DI CUNEO:
Riserva naturale speciale di Pian del Re
Riserva naturale speciale della Confluenza del Bronda
Riserva naturale speciale Confluenza del Pellice
Riserva naturale speciale Confluenza del Varaita
Riserva naturale speciale Rocca di Cavour
Riserva naturale speciale Augusta Bagiennorum
Riserva naturale speciale Ciciu del Villar
Riserva naturale speciale Oasi di Crava Morozzo
Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo
Riserva naturale speciale Stazione Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben
PROVINCIA DI NOVARA:
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta
Riserva naturale speciale del Monte Mesma
Riserva naturale speciale della Torre di Buccione
Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto
Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame
PROVINCIA DI TORINO:
Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte
Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera
Riserva naturale speciale della Confluenza del Maira
Riserva naturale speciale della Lanca di San Michele
Riserva naturale speciale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna
Riserva naturale speciale del Meisino e Isolone di Bertolla
Riserva naturale speciale della Confluenza dell'Orco e del Malone
Riserva naturale speciale della Confluenza della Dora Baltea (o Baraccone)
Riserva naturale speciale del Mulino vecchio (Dora Baltea)
Riserva naturale speciale dell'Isolotto del Ritano (Dora Baltea)
Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio a Chianocco
Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxicedrus di
Crotte San Giuliano
Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA:
Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola
Riserva naturale integrale della Val Grande
Riserva naturale speciale del Sacro Monte della Santissima Trinita' di Ghiffa
Riserva naturale speciale di Fondo Toce
PROVINCIA DI VERCELLI:
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo
Riserva naturale speciale della Garzaia di Villarboit
Riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico
Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio.
Allegato B.
Elenco dei siti degli
osservatori astronomici e delle stazioni per l'osservazione astronomica di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b
Osservatorio astronomico di Torino, Via dell'Osservatorio, 20 - 10025 Pino Torinese
(Torino).
Allegato C.
Elenco dei siti degli
osservatori astronomici e delle stazioni per l'osservazione astronomica di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c)
Osservatorio sociale dell'Associazione Culturale "Alessandra Ferrari e Ilaria
Merlo", 15070 Lerma (Alessandria).
Osservatorio Astronomico di Cuneo, presso Liceo Scientifico "G. Peano", Via
Monte Zovetto, 8 - 12100 Cuneo.
Osservatorio Astronomico "Galileo Galilei", gestito dall'Associazione
Provinciale Astrofili Novaresi, loc. Mottozufolone - 28019 Suno (Novara).
Osservatorio sociale "Luigi Vignolo" del Circolo Pinerolese Astrofili
"Polaris", Via S. Antonio, 3 - 10060 Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino).
Osservatorio Pubblico di Alpette, 10080 Alpette (Torino).
Grange Observatory (Osservatorio Sociale Associazione Astrofili Segusini), Via Massimo
d'Azeglio, 34 - 10053 Bussoleno (Torino).
Osservatorio sociale dell'Associazione Astrofili Torinese, 10094 Giaveno (Torino).
Osservatorio Astronomico della Valpellice, 10062 Luserna San Giovanni (Torino).
1 I.D.A. , Sezione Italiana dell'International Dark-Sky Association, c/o Osservatorio
Astronomico di Campo Catino, 03016 Guarcino (FR) - E-mail mario.disora@rtmol.sst.it - Web
http://www.rtmol.it/aocc/inqu.html - Tel. 0775.435945 - Fax 0775.211238.
2 CieloBuio, Coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno, Centro
Geofisico Prealpino, Via del Sarto, 3 - 21100 Varese - E-mail info@cieloBuio.org -
Web www.cielobuio.org - Tel. 0332.235491 - Fax 0332.237143.
3 U.A.I. , Unione Astrofili Italiani, c/o Universita' degli studi di Padova, Dipartimento
di Astronomia, Vicolo dell'Osservatorio, 5 - 35122 Padova - E-mail info@uai.it - Web
www.uai.it - Referente per il Piemonte della Commissione Inquinamento luminoso, Silvano
Minuto, Via Verbano, 59 - 28100 Novara - Tel. 0321.477612 - E-mail minuto@libero.it.
4 I.S.T.I.L. , Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento luminoso, Via Roma, 13 -
36016 Thiene (VI) - E-mail istil@lightpollution.it - istil@inquinamentoluminoso.it - Web
www.inquinamentoluminoso.it/istil/ - www.lightpollution.it/istil/ - www.istil.it - Tel. e
fax 0445.381899.
CieloBuio
- Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno