CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
PROPOSTA DI LEGGE N. 448
presentata dal Consigliere regionaleArt. 2RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna, per la bassa densità di centri abitati e per la posizione geografica al centro del Mediterraneo, è l'unica regione italiana nella quale si possono ancora effettuare, da varie località, delle soddisfacenti osservazioni del cielo stellato. Questa caratteristica, oltreché avere una grande importanza per le osservazioni astronomiche di tipo scientifico, rappresenta unopportunità in più per i milioni di visitatori che scelgono la Sardegna per le loro vacanze. Non è difficile verificare come proprio i turisti, che nel periodo estivo giungono nell'Isola principalmente per la bellezza del mare, rimangano sorpresi, colpiti e affascinati dalle straordinarie visioni del cielo notturno - "l'altra metà del paesaggio" - che in altre regioni è praticamente impossibile osservare a causa delleccesso di illuminazione artificiale. Per quanto riguarda lilluminazione esterna, pubblica e privata, come in tutti i Paesi industrializzati, anche in Sardegna si adottano soluzioni tecniche irrazionali che, disperdendo grandi quantità di luce verso lalto, determinano un enorme spreco di energia - calcolato, solo per lItalia, in circa 400 miliardi di lire annue - e causano linquinamento luminoso del cielo notturno che impedisce o limita drasticamente la visione di stelle, nebulose, galassie e altri corpi celesti. Il motivo che, per ora, nonostante l'uso irrazionale dell'illuminazione pubblica, ha impedito di cancellare le stelle dal cielo della Sardegna e ha consentito di salvare, almeno in parte, il panorama celeste, è dovuto esclusivamente alla disponibilità di un ampio territorio lontano da sorgenti luminose esterne e con pochi e, generalmente, piccoli centri abitati distanti fra loro. Nessuno pensa, ovviamente, che il rimedio allinquinamento luminoso sia costituito dall'oscuramento dei paesi e delle città. Molto più semplicemente si tratta di adottare idonee soluzioni tecniche basate sulluso razionale dei fasci luminosi e sulla eliminazione degli sprechi di energia legati alla dispersione di luce verso lalto. Ai fini pratici, infatti, non ha molto senso illuminare il cielo. Le amministrazioni comunali, direttamente interessate alla gestione dellilluminazione pubblica, sottovalutano il problema dell'inquinamento luminoso, anche sotto laspetto del risparmio energetico, e accettano passivamente soluzioni tecniche spesso irrazionali e inadeguate. Lilluminazione pubblica, infatti, dovrebbe essere presente solo là dove realmente serve, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e di tutti i tipi di mobilità. Nei centri abitati, invece, sono frequenti grandi lampioni che creano un tipico alone luminoso visibile nella notte già a chilometri di distanza. Il livello di illuminazione urbana dovrebbe tenere conto del comfort ambientale senza illuminare eccessivamente o insufficientemente strade, piazze e giardini. Limpiego razionale di lampade a basso consumo e ad ampio fascio luminoso può contribuire a ridurre lattuale dannoso, diffuso e antieconomico inquinamento luminoso. La dispersione di energia determinata dalluso di lampade di scarsa efficienza negli impianti di illuminazione, secondo alcuni recenti studi, si aggira intorno al 30 per cento. La graduale riqualificazione delle reti di illuminazione pubblica, attraverso la scelta di lampioni adeguati e luso di lampade ad alta efficienza, potrebbe contemporaneamente ridurre linquinamento luminoso e consentire un elevato risparmio energetico ed economico. Nella scelta dei lampioni e delle lampade sarebbe sufficiente un po di buon senso, che renderebbe superfluo qualsiasi intervento normativo, ma le questione culturali ed economiche in gioco sono rilevanti e non si può correre il rischio di affidarsi alle soluzioni spontanee. Il "buio" della Sardegna, infatti, deve essere considerato una risorsa strategica per l'avvenire, un bene prezioso da custodire gelosamente e capace di innescare un nuovo tipo di turismo che non si ferma sulle coste né si limita al periodo estivo. Per questi motivi si rende necessaria una regolamentazione di tipo legislativo.
Art. 1
Finalità e campo di applicazione 1. La presente legge prescrive le misure per la prevenzione dellinquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare lambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali; b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
a) la predisposizione, lapprovazione e laggiornamento del piano regionale per la prevenzione dellinquinamento luminoso di cui allarticolo 5 della presente legge; b) lincentivazione alladeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti; c) la divulgazione delle problematiche relative allinquinamento luminoso, anche in collaborazione con lAssociazione italiana di illuminazione (AIDI), lAssociazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), lUnione degli astrofili italiani (UAI) e con lEnte nazionale per lenergia elettrica (ENEL); d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nellambito dellilluminazione.
Art. 41. Sono di competenza dei Comuni :
Competenze dei Comuni
a) la predisposizione, lapprovazione e laggiornamento del piano comunale dellilluminazione pubblica; b) lintegrazione dei piani urbanistici comunali con disposizioni concernenti la progettazione, linstallazione e lesercizio degli impianti di illuminazione esterna; c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui allarticolo 5; d) lapplicazione delle sanzioni amministrative di cui allarticolo 12; e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dellinquinamento luminoso di cui allarticolo 5. Art. 5
a) le norme tecniche per la progettazione, lesecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna ; b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dellamministrazione comunale e le relative procedure; c) i criteri per lindividuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui allarticolo 9 della presente legge; d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla precedente lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui allarticolo 9 della presente legge; e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette; f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dellilluminazione pubblica di cui allarticolo 6 della presente legge. 2. Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e di vincoli, lautomatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati. 3. Delladozione del PRPIL di cui al comma 2 è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. 4. Il PRPIL, di cui al comma 2, è depositato presso gli uffici regionali e presso le sedi delle Province ed è disponibile per la consultazione nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione nel BURAS dellavvenuta adozione da parte della Giunta regionale. 5. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul PRPIL entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 4. 6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e formulate le eventuali controdeduzioni, previo parere della competente Commissione consiliare, provvede alla definitiva approvazione del PRPIL che entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 7. Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno ogni cinque anni. Per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui al presente articolo. 8. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui allarticolo 5, comma 1), lettera a), sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole. Art. 6
a) la sicurezza del traffico veicolare e delle persone; b) la riduzione dellinquinamento luminoso; c) il risparmio energetico; d) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici; e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione. 2. Il piano comunale dellilluminazione pubblica indica, tra laltro, le modalità e i termini per ladeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento. Art. 7
a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui allallegato A ; b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui allallegato B. 2. Lelenco degli osservatori astronomici professionali di cui allallegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare. 3. Lelenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui allallegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta dellUAI o della SAIT, sentita la competente commissione consiliare. Art. 9
a) 30 chilometri per gli osservatori professionali di cui allallegato A; b) 20 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui allallegato B. 3. Fatto salvo quanto disposto dallarticolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, entro un chilometro in linea daria dagli osservatori professionali di cui allallegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luminose che producono qualsiasi emissione di luce verso lalto. Le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate. 4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS della presente legge, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati limpiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o superfici che possano riflettere verso il cielo. Nella fascia compresa tra il raggio di 30 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui allallegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. 5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1: 25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati. 6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui allarticolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate allanno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circoscrizione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna. Art. 10
a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a); b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui allarticolo 8, comma 1, lettera b); c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette; d) altri Comuni. Art. 11
1) Osservatorio astronomico "Stazione astronomica", località Poggio dei Pini, nel Comune di Capoterra (Cagliari);
ALLEGATO B
1. Osservatorio astronomico "Ferdinando Caliumi", Associazione Ogliastrina di Astronomia, località Monte Armidda, nel Comune di Lanusei ( Nuoro);
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna
1) Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
CieloBuio - Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno