CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 448

presentata dal Consigliere regionale
DIANA il 6 agosto 1998

Norme per la protezione dall’inquinamento luminoso ai fini dell’osservazione astronomica del cielo


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna, per la bassa densità di centri abitati e per la posizione geografica al centro del Mediterraneo, è l'unica regione italiana nella quale si possono ancora effettuare, da varie località, delle soddisfacenti osservazioni del cielo stellato. Questa caratteristica, oltreché avere una grande importanza per le osservazioni astronomiche di tipo scientifico, rappresenta un’opportunità in più per i milioni di visitatori che scelgono la Sardegna per le loro vacanze.

Non è difficile verificare come proprio i turisti, che nel periodo estivo giungono nell'Isola principalmente per la bellezza del mare, rimangano sorpresi, colpiti e affascinati dalle straordinarie visioni del cielo notturno - "l'altra metà del paesaggio" - che in altre regioni è praticamente impossibile osservare a causa dell’eccesso di illuminazione artificiale.

Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, pubblica e privata, come in tutti i Paesi industrializzati, anche in Sardegna si adottano soluzioni tecniche irrazionali che, disperdendo grandi quantità di luce verso l’alto, determinano un enorme spreco di energia - calcolato, solo per l’Italia, in circa 400 miliardi di lire annue - e causano l’inquinamento luminoso del cielo notturno che impedisce o limita drasticamente la visione di stelle, nebulose, galassie e altri corpi celesti.

Il motivo che, per ora, nonostante l'uso irrazionale dell'illuminazione pubblica, ha impedito di cancellare le stelle dal cielo della Sardegna e ha consentito di salvare, almeno in parte, il panorama celeste, è dovuto esclusivamente alla disponibilità di un ampio territorio lontano da sorgenti luminose esterne e con pochi e, generalmente, piccoli centri abitati distanti fra loro.

Nessuno pensa, ovviamente, che il rimedio all’inquinamento luminoso sia costituito dall'oscuramento dei paesi e delle città. Molto più semplicemente si tratta di adottare idonee soluzioni tecniche basate sull’uso razionale dei fasci luminosi e sulla eliminazione degli sprechi di energia legati alla dispersione di luce verso l’alto. Ai fini pratici, infatti, non ha molto senso illuminare il cielo.

Le amministrazioni comunali, direttamente interessate alla gestione dell’illuminazione pubblica, sottovalutano il problema dell'inquinamento luminoso, anche sotto l’aspetto del risparmio energetico, e accettano passivamente soluzioni tecniche spesso irrazionali e inadeguate.

L’illuminazione pubblica, infatti, dovrebbe essere presente solo là dove realmente serve, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e di tutti i tipi di mobilità. Nei centri abitati, invece, sono frequenti grandi lampioni che creano un tipico alone luminoso visibile nella notte già a chilometri di distanza. Il livello di illuminazione urbana dovrebbe tenere conto del comfort ambientale senza illuminare eccessivamente o insufficientemente strade, piazze e giardini.

L’impiego razionale di lampade a basso consumo e ad ampio fascio luminoso può contribuire a ridurre l’attuale dannoso, diffuso e antieconomico inquinamento luminoso.

La dispersione di energia determinata dall’uso di lampade di scarsa efficienza negli impianti di illuminazione, secondo alcuni recenti studi, si aggira intorno al 30 per cento. La graduale riqualificazione delle reti di illuminazione pubblica, attraverso la scelta di lampioni adeguati e l’uso di lampade ad alta efficienza, potrebbe contemporaneamente ridurre l’inquinamento luminoso e consentire un elevato risparmio energetico ed economico.

Nella scelta dei lampioni e delle lampade sarebbe sufficiente un po’ di buon senso, che renderebbe superfluo qualsiasi intervento normativo, ma le questione culturali ed economiche in gioco sono rilevanti e non si può correre il rischio di affidarsi alle soluzioni spontanee.

Il "buio" della Sardegna, infatti, deve essere considerato una risorsa strategica per l'avvenire, un bene prezioso da custodire gelosamente e capace di innescare un nuovo tipo di turismo che non si ferma sulle coste né si limita al periodo estivo. Per questi motivi si rende necessaria una regolamentazione di tipo legislativo.


Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. La presente legge prescrive le misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2
Definizione

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 3
Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui all’articolo 5 della presente legge;

b) l’incentivazione all’adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

c) la divulgazione delle problematiche relative all’inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l’Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l’Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), l’Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL);

d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

Art. 4
Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni :

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano comunale dell’illuminazione pubblica;

b) l’integrazione dei piani urbanistici comunali con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna;

c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all’articolo 5;

d) l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 12;

e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui all’articolo 5.

Art. 5
Piano regionale per la prevenzione dell’inquinamento luminoso

1. Il piano regionale di prevenzione dell’inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l’attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettronico italiano (CEI):

a) le norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna ;

b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e le relative procedure;

c) i criteri per l’individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9 della presente legge;

d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla precedente lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9 della presente legge;

e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette;

f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 6 della presente legge.

2. Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e di vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

3. Dell’adozione del PRPIL di cui al comma 2 è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.

4. Il PRPIL, di cui al comma 2, è depositato presso gli uffici regionali e presso le sedi delle Province ed è disponibile per la consultazione nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione nel BURAS dell’avvenuta adozione da parte della Giunta regionale.

5. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul PRPIL entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 4.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e formulate le eventuali controdeduzioni, previo parere della competente Commissione consiliare, provvede alla definitiva approvazione del PRPIL che entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno ogni cinque anni. Per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui al presente articolo.

8. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui all’articolo 5, comma 1), lettera a), sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.

Art. 6
Piano comunale dell'illuminazione pubblica

1. Il piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) la sicurezza del traffico veicolare e delle persone;

b) la riduzione dell’inquinamento luminoso;

c) il risparmio energetico;

d) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il piano comunale dell’illuminazione pubblica indica, tra l’altro, le modalità e i termini per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

Art. 7
Disposizioni integrative dei piani urbanistici comunali

1. I Comuni integrano i piani urbanistici con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.

Art. 8
Tutela dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

1. Sono tutelati dalla presente legge:

a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all’allegato A ;

b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all’allegato B.

2. L’elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all’allegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

3. L’elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all’allegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta dell’UAI o della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9
Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

1. Fino all’entrata in vigore del PRPIL si applicano le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo.

2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all’articolo 8 è istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso avente un’estensione di raggio di:

a) 30 chilometri per gli osservatori professionali di cui all’allegato A;

b) 20 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui all’allegato B.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, entro un chilometro in linea d’aria dagli osservatori professionali di cui all’allegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luminose che producono qualsiasi emissione di luce verso l’alto. Le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS della presente legge, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o superfici che possano riflettere verso il cielo. Nella fascia compresa tra il raggio di 30 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui all’allegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1: 25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate all’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circoscrizione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 10
Contributi regionali ai Comuni

1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all’articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire trenta milioni.

2. La Regione concede ai Comuni contributi per l’adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b);

c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette;

d) altri Comuni.

Art. 11
Norme transitorie

1. Fino all’entrata in vigore del PRPIL i Comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici di cui all’allegato C.

2. Fino all’entrata in vigore del PRPIL i Comuni promuovono l’adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.

Art. 12
Sanzioni

1. A partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del PRPIL, l’installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Il Sindaco ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 10 milioni.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.

Art. 13
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 500 milioni per l’esercizio 1998 e in lire 1000 milioni per gli anni 1999 e 2000, si fa fronte mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 03017 "Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative" e mediante l’istituzione di un nuovo capitolo denominato "Interventi per la prevenzione dell’inquinamento luminoso".


ALLEGATO A
(articolo 8, comma 1, lettera a))

Osservatori astronomici professionali

1) Osservatorio astronomico "Stazione astronomica", località Poggio dei Pini, nel Comune di Capoterra (Cagliari);
2) Osservatorio astronomico "Stazione astronomica", nel Comune di Carloforte (Cagliari).


ALLEGATO B 
(articolo 8, comma 1, lettera b))

Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione

1. Osservatorio astronomico "Ferdinando Caliumi", Associazione Ogliastrina di Astronomia, località Monte Armidda, nel Comune di Lanusei ( Nuoro);
2. Sito astronomico del Monte Sisineddu, nel Comune di Siliqua ( Cagliari);
3. Sito astronomico, località Bruncu Spina, nel Comune di Fonni ( Nuoro);
4. Sito astronomico della Collina Bonaria, nel Comune di Osilo ( Sassari ).


ALLEGATO C
(articolo 11)

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

1) Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
2) per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI-10439;
3) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che, comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
4) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso curando che il fascio luminoso sia orientato verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
5) adottare i sistemi automatici di controllo del fascio luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.


 

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