CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

 

Proposta di legge regionale n. 438

"Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".

 

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge ha come finalità:

  1. la riduzione dell’inquinamento luminoso nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti;
  2. la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
  1. il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
  2. la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento Ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
  1. la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall’inquinamento luminoso;
  2. il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici

 

Art. 2 (Definizioni)

I. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

3. Per Piano regolatore dell’illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.

Art. 3 (Norme tecniche)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà individuare ulteriori criteri tecnici da osservare per le nuove installazioni e l’adeguamento di quelle esistenti, nonché le fattispecie da sottoporre a collaudo.

Art. 4 (Competenze della Regione)

1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali e definisce appositi capitolati tipo per l’illuminazione pubblica.

2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, favorisce l’adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.

Art. 5 (Competenze delle Province)

1. Le province definiscono apposite linee guida per l’applicazione della presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all’articolo 3.

2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano, altresì, la sorveglianza e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione privati.

3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 4, a:

a) potenziare il servizio di controllo;

b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalità della presente legge;

e) istituire uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai fini dell’applicazione della presente legge.

Art. 6 (Competenze dei Comuni)

1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, adottano Piani regolatori dell’illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti.

2. I comuni che non adottano il Piano regolatore dell’illuminazione di cui al comma 1, osservano le linee guida definite dalla provincia di riferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

3. Nell’esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali verificano che gli impianti di illuminazione esterna siano conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, e alle disposizioni di cui alla presente legge.

4. I comuni autorizzano, in conformità alle norme tecniche di cui all’articolo 3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree di cui all’articolo 8 della presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche ed estensioni di impianti esistenti.

5. I comuni controllano che, nelle aree a più elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.

 

Art. 7 (Deroghe)

 

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui della presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:

  1. sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto,
  2. sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole,
  3. gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen;
  1. gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;
  2. gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

Art. 8 (Aree a più elevata sensibilità)

I. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con apposita deliberazione individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e redige l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della presente legge.

2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilità la Giunta regionale tiene conto della presenza di:

a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Società astronomica italiana (SAI) e dall’Unione astrofihi Italiani (UAI);

b) aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori;

c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all’inquinamento ottico.

 Art. 9 (Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito formulato dalla provincia competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila.

2. Nel caso in cui l’abuso avvenga all’interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all’articolo 8 la

sanzione è raddoppiata. Se l’abuso in tali aree è commesso a fini commerciali o propagandistici la

sanzione è quadruplicata.

4. La provincia competente per territorio ove si verifica l’abuso provvede all’irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l’adeguamento degli impianti.

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le leggi di bilancio

Art. 11 (Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle installazioni previste dall’articolo 7 ed ai casi già regolati da specifiche norme.

 

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