DISEGNO DI LEGGE
diniziativa del senatore SEMENZATOArt. 1.
(Finalità)
1. Ai fini della presente legge e per le finalità di cui allarticolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.
2. La presente legge definisce le
procedure e le norme per limitare le emissioni luminose al fine di tutelare la flora e la
fauna, migliorare lambiente, proteggere il paesaggio naturale e garantire
lintegrità del cielo notturno e diurno al di sopra delle aree protette.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle aree protette nazionali e
regionali e in quelle di cui allarticolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 2.
(Definizioni di inquinamento luminoso e ottico)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: ogni
forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la
volta celeste;
b) inquinamento ottico: qualsiasi illuminazione diretta o indiretta prodotta da
impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.
Art. 3.
(Limiti di inquinamento)
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche a carattere pubblicitario, nelle aree di cui al comma 3 dellarticolo 1, in fase di progettazione, appalto o installazione, devono essere eseguiti secondo i seguenti criteri per assicurare la limitazione dellinquinamento luminoso, dellabbagliamento e dei consumi energetici:
a) per gli impianti di
illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione
luminosa consentita 0 candela per kilolumen (cd/klm) a 90º e oltre rispetto alla
verticale del piano di campagna;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione
luminosa consentita 2 cd/klm a 90º e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
c) per gli impianti di illuminazione con ottiche, a sfera, ornamentali e similari:
massima emissione luminosa consentita 25 cd/klm a 90º e 5 cd/klm a 95º e oltre;
d) per gli impianti di illuminazione con fari simmetrici, asimmetrici e torri-faro,
anche di grandi aree di qualsiasi tipo: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a
90º e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
e) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici privati o pubblici che
non abbiano carattere monumentale o comprovato valore artistico: divieto assoluto di
illuminazione dal basso verso lalto con obbligo di spegnimento alle ore 23 e massima
luminanza di 1 candela per metro quadrato (cd/mq);
f) per gli impianti di illuminazione di facciate o altri elementi architettonici di
edifici di particolare e comprovato valore artistico i fasci di luce dovono essere
rigorosamente contenuti entro i limiti perimetrici delle superfici illuminate con
spegnimento obbligatorio alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle ore 24 in quello di
ora legale. Nel caso non fosse possibile rispettare tale norma, a causa della
irregolarità della superficie da illuminare o per altro specifico motivo cogente, fermo
restando lorario di spegnimento, il flusso diretto verso lemisfero superiore,
non intercettato dalla superficie illuminata, non deve essere superiore al 5 per cento del
flusso nominale uscente dal corpo illuminato;
g) le insegne pubblicitarie non dotate di luce propria devono essere illuminate con
fari posizionati dallalto verso il basso. Per tutti i tipi deve essere rispettato
come orario di spegnimento quello delle ore 23 nel periodo di ora solare e delle ore 24 in
quello di ora legale;
h) è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi, di qualsiasi colore e potenza,
rivolti verso lalto, quali fari, fari laser e giostre luminose, siano essi per mero
scopo pubblicitario o voluttuario. È vietato, altresì, sia di giorno che di notte,
proiettare immagini luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia sullo
stesso territorio di cui allarticolo 1, comma 3.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica alle insegne di necessario e indispensabile uso notturno.
3. Per esercizi commerciali,
dintrattenimento o di altro genere, lorario massimo di spegnimento può
coincidere con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
4. Tutti gli impianti devono essere equipaggiati con lampade al sodio ad alta o bassa
pressione, a seconda delle esigenze e delle finalità degli stessi. Per quelli di cui alle
lettere a), b), c) e d) devono essere adottati dispositivi in grado di
assicurare il contenimento dei consumi energetici in percentuale non inferiore al 20 per
cento e non superiore al 50 per cento rispetto al regime nominale di funzionamento. Tale
riduzione deve essere conseguita dalle ore 23 nel periodo di ora solare e dalle ore 24 in
quello di ora legale.
5. Per le strade a traffico motorizzato si devono selezionare i livelli minimi di
luminanza ed illuminamento non solo in base alla categoria della strada, ma anche
allintensità di circolazione.
6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare tra le
caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati la loro
possibilità di essere utilizzati per impianti eseguiti a norma antinquinamento luminoso
ai sensi del comma 1, mediante apposizione sul prodotto della dicitura "ottica
antiquinamento luminoso" e allegare le specifiche di montaggio per le quali si
ottiene la rispondenza dichiarata.
7. Restano salve le norme in materia, già adottate o che verranno adottate, dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive
di quanto sia previsto dalla presente legge.
8. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la progettazione degli impianti di
illuminazione per esterni devono rispettare i criteri della massima economicità sia
riguardo lesercizio e la manutenzione degli impianti, sia riguardo la costruzione.
In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, devono essere
costruiti sia su ununica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per
palo, sia con lottica parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri
sopraesposti devono costituire eccezione e devono essere motivate dal progettista
dellimpianto con apposita relazione.
Art. 4.
(Punti di osservazione astronomica)
1. Gli enti parco individuano, nellambito del territorio ricadente nellarea protetta, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e ambientali operanti sul territorio, delle apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astromonica.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli
enti parco istituiscono centri visita o centri didattici del parco, dotati di
strumentazione astronomica per losservazione del cielo notturno e diurno.
3. Gli enti gestori delle aree naturali protette organizzano in collaborazione con gli
osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e le associazioni
ambientaliste operanti sul territorio, corsi per insegnanti e attività per le scuole e i
cittadini inerenti losservazione del cielo.
4. Il Ministero dellambiente, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge,
predispone una campagna informativa, in collaborazione con la Società astronomica
italiana (SAIT), lUnione degli astrofili italiani (UAI) e le associazioni
ambientaliste per gli scopi di cui ai commi precedenti.
Art. 5.
(Piani di intervento)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree protette, dintesa con le Regioni e gli enti locali interessati:
a) predispongono una proposta di
adeguamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, ai
criteri di cui allarticolo 3;
b) predispongono un piano per lerogazione di contributi a favore di soggetti
pubblici e privati che adottino i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in
relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991,
n. 10;
c) promuovono iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale
delle strutture operative delle amministrazioni locali con competenze nellambito
dellilluminazione, compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale.
2. Per lattuazione di quanto previsto dalla presente legge, entro diciotto mesi dalla sua data di entrata in vigore, tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, in fase di progettazione o di appalto, nei comuni interessati alle aree di cui al comma 3 dellarticolo 1 sono eseguiti secondo i criteri di cui allarticolo 3.
3. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli impianti di illuminazione esterna pubblica o
privata, installati prima della sua entrata in vigore, devono essere adeguati ai criteri
di cui allarticolo 3.
4. Il Ministero dellambiente è autorizzato ad emanare un regolamento per limitare
le emissioni luminose nelle aree marine protette.
5. La mancata realizzazione delle disposizioni previste dal presente articolo fa venir
meno laccesso ai fondi stanziati con la presente legge.
Art. 6.
(Interventi del Ministero della pubblica istruzione)
1. A decorrere dal 2001 il Ministero della pubblica istruzione corrisponde alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa di 2 miliardi, un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per i viaggi di istruzione da queste organizzati e realizzati, che abbiano come scopo la partecipazione alle attività di cui allarticolo 4.
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono determinate con un regolamento adottato dal Ministero della pubblica istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Interventi del Ministero dellambiente)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge è istituito, a partire dal 2001 presso il Ministero dellambiente, un fondo di 15 miliardi di lire denominato "Fondo per la limitazione delle emissioni luminose nelle aree protette", di seguito detto "Fondo".
2. Fino al 31 dicembre 2003, il 50
per cento delle risorse del Fondo sono destinate alladeguamento di cui
allarticolo 5.
3. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per laccesso ai
finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 6, valutato in 2 miliardi a decorrenza dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Allonere derivante dallattuazione del comma 4 dellarticolo 4 e dellarticolo 7, valutato in 15 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo allo stesso Ministero.
Onorevoli Senatori. Questo disegno di legge ha lo scopo di porre la tutela del cielo stellato come obiettivo importante e urgente in materia di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del nostro Paese. Siamo infatti in una situazione di rischio. Lilluminazione notturna, leccesso di globi, fari, lampioni, insegne e quantaltro negli ultimi quaranta anni hanno portato a un aumento di luminosità di circa il 10 per cento ogni dodici mesi. Questo fa sì che la notte risulti ormai almeno dieci volte più chiara di quanto dovrebbe essere naturalmente.
CieloBuio - Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno