PROPOSTA DI LEGGE alla CAMERA DEI DEPUTATI  

N. 4515

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE ESTERNA NOTTURNA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

d'iniziativa del deputato APOLLONI

presentata il 30 gennaio 1998

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. La presente legge prescrive misure per la riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio nazionale e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di tutelare i siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o interprovinciale e delle zone loro circostanti per promuovere le attività di ricerca e la divulgazione scientifica.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste. Si intende più specificatamente per "inquinamento ottico" qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.

 Art. 3

Competenze dello Stato

1. Sono di competenza dello stato:

 la funzione d'indirizzo generale e di promozione dell'attività di progettazione, produzione, installazione ed uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;

  1. la funzione di diffusione delle problematiche oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL - S.p.A.), la Società astronomica italiana (S.A.It.), l'Unione Astrofili Italiani (UAI), l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL);
  2. il controllo dello stato notturno del territorio nazionale, con cadenza biennale, per verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione della presente legge.

 2. Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono demandate al Ministero dell'Ambiente che può comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri o Enti. La funzione di cui alla lettera c) del comma 1 è svolta di concerto con la S.A.It. che riferisce al Ministero dell'Ambiente ogni due anni.

 Art.4

Competenze delle Regioni

1. Sono di competenza delle Regioni:

  1. la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani regionali per la prevenzione dell’inquinamento luminoso (PRPIL), di cui all’articolo 9;
  2. l'adeguamento dei regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo, ai criteri della presente legge e del PRPIL;
  3. l’incentivazione all’adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;
  4. l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti pubblici o privati che adottano i criteri stabiliti dalla presente legge anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e 9 gennaio 1991, n.10, per l'attuazione del Piano energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi regionali vigenti in materia;
  5. la divulgazione a livello locale delle problematiche relative all’inquinamento luminoso, anche in collaborazione con le rappresentanze locali dell’Associazione italiana di illuminazione (AIDI), dell’Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), della Società astronomica italiana (SAIT), dell’Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR);
  6. la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione ivi compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale;
  7. la raccolta in elenco dei parametri di emissione dei Comuni del proprio territorio descritti nell'allegato 2, e cioè la quantità totale del flusso luminoso emesso verso l'alto dalla globalità degli apparecchi di illuminazione pubblica nonché il valor medio del rapporto di flusso superiore, desunti dai piani comunali dell'illuminazione forniti dai Comuni, e la loro trasmissione annuale alla Società Astronomica Italiana per la preparazione del rapporto biennale di cui al successivo articolo 8.

 Art.5

Competenze delle Provincie

  1. Sono di competenza delle Province:
     
  1. il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e la diffusione dei principi stabiliti dalla presente legge;
  2. la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni nelle fasce di cui all'articolo 13 in base alle posizioni geografiche dei comuni determinate dall'Istituto Superiore di Statistica (ISTAT), qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico da tutelare. Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate ed è fatto entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, mediante cartografia in scala 1:25.000; copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati ed alla Società Astronomica Italiana per l'inclusione nel rapporto biennale di cui al successivo articolo 8.

 Art. 6

Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni:
 

  1. la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, del piano comunale dell’illuminazione pubblica a integrazione del piano regolatore generale;
  2. l’integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna per la migliore applicazione dei principi di questa legge in relazione al contenimento sia dell'inquinamento luminoso che, ove possibile, dei consumi energetici;
  3. la posta in regime di autorizzazione da parte del Sindaco di tutti gli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, secondo quanto previsto dal PRPIL, dal piano comunale dell'illuminazione e dagli articoli 11 e 13;
  4. i controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici sul rispetto e l'applicazione delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di prevenzione dell’inquinamento luminoso (PRPIL) sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
  5. l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo;
  6. gli ulteriori atti eventualmente previsti dal PRPIL.

 Art.7

Competenze degli Osservatori Astronomici

1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, e le relative sezioni staccate hanno le seguenti competenze:
 

  1. procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fasce di cui all'articolo 13 e inviano annualmente relazione sullo stato del cielo, sulle condizioni di osservazione e sullo stato di applicazione della presente legge alla Società Astronomica Italiana per la preparazione del rapporto al Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 8, nonché al Consiglio per la Ricerca Astronomica (CRA) se si tratta di osservatori professionali o all'Unione Astrofili Italiani (UAI) se si tratta di osservatori non professionali;
  2. individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, dal PRPIL e dai piani comunali dell'illuminazione e chiedono l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché esse vengano modificate o sostituite, o comunque uniformate ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla notifica della constatata inadempienza;
  3. collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi.

 Art.8

Competenze della Società Astronomica Italiana

1. La Società Astronomica Italiana (S.A.It.), anche tramite propri organismi, presenta ogni due anni al Ministero dell'Ambiente un rapporto dettagliato sullo stato del cielo notturno sull'intero territorio nazionale con particolare dettaglio sulle condizioni di osservazione e di applicazione della legge nei siti protetti, anche avvalendosi di misurazioni specifiche, di modelli matematici, dei rapporti inviati dagli Osservatori Astronomici e del registro di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4, inviato dalle Regioni.

Art 9

Piano regionale di prevenzione dell’inquinamento luminoso

1. Il piano regionale di prevenzione dell’inquinamento luminoso, di seguito denominato "piano regionale", disciplina l’attività delle regioni e dei comuni in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso. Esso provvede, in particolare, a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), fatte salve le misure minime stabilite dalla presente legge, i seguenti elementi:
 

  1. le norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
  2. le tipologie degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell’amministratore comunale e le relative procedure;
  3. le misure di protezione da applicare nelle zone di protezione degli osservatori astronomici tutelati di cui all'articolo 13, nel rispetto delle misure minime di cui allo stesso articolo;
  4. le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n.394/1991;
  5. i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 10.

2. Il piano regionale ha l’efficacia di piano di settore e la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

3. Il piano regionale è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato mediante deliberazione della Giunta regionale ogni qualvolta ve né sia la necessità e comunque almeno ogni cinque anni.
 

Art. 10

Piano comunale dell’illuminazione pubblica

1. Il piano comunale dell’illuminazione pubblica programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel piano regionale di cui all'articolo 9  e delle misure minime stabilite dalla presente legge, perseguendo i seguenti obiettivi:
 

  1. sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
  2. riduzione dell’inquinamento luminoso e dell'inquinamento ottico;
  3. risparmio energetico;
  4. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
  5. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
     

2. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica indica tra l'altro le modalità e i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antiinquinamento luminoso.
 

3. Il piano comunale dell’illuminazione pubblica fissa inoltre per ogni impianto l'orario, chiamato orario regolamentato, in cui le caratteristiche di uso della superficie illuminata e la tipologia dell'impianto consentono la riduzione della emissione luminosa o lo spegnimento totale di cui all'articolo 11 comma 4;
 

4. Il piano comunale dell'illuminazione deve contenere esplicitamente indicazione del flusso luminoso totale emesso verso l'alto dalla globalità degli apparecchi di illuminazione nel territorio comunale nonché il rapporto medio di flusso superiore dei singoli impianti nel territorio comunale, come descritto nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I Comuni inviano annualmente tali valori alla Regione per l'inclusione nel registro di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4.
 

5. I Comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel piano regionale e in questa legge.
 

6. Il progetto degli impianti deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al piano regionale, al piano comunale di illuminazione e alle norme di cui agli articoli 11 e 13, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura sopra descritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
 

Art. 11

Misure minime per la tutela del territorio dall'inquinamento luminoso

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, compresi quelli in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso ai sensi del comma 2.
 

2. Sono considerati a norma antinquinamento luminoso solo gli impianti aventi un rapporto di flusso superiore uguale a zero oppure un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen sopra i 90 gradi dalla verticale. Gli stessi devono essere equipaggiati di appositi dispositivi in grado di ridurre nell'orario regolamentato, secondo il comma 4, l'emissione della luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività. Per la riduzione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatore di flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Non devono essere muniti di regolatore di flusso tutti quegli impianti per cui sia previsto lo spegnimento totale nell'orario regolamentato.
 

3. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati la loro possibilità di essere utilizzati per impianti eseguiti a norma antinquinamento luminoso ai sensi del comma 1 mediante apposizione sul prodotto della dicitura: "ottica antinquinamento luminoso", e allegare, inoltre, le specifiche di montaggio per le quali si ottiene la rispondenza dichiarata. Tali specifiche devono essere descritte anche nei cataloghi illustrativi e pubblicitari.
 

4. Per tutti gli impianti per cui le caratteristiche d'uso della superficie consentano di individuare un orario, chiamato orario regolamentato, in cui la emissione di luce può essere ridotta ad un livello inferiore oppure l'impianto stesso essere spento senza pregiudizio per la sicurezza, in tale orario deve essere ridotto di conseguenza il flusso luminoso oppure essere spento l'impianto.
 

5. Per le strade e le aree con traffico motorizzato si devono utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative di sicurezza. Nel progetto devono essere specificate le caratteristiche ottiche della pavimentazione e, in caso di rifacimento del manto, tali caratteristiche ottiche devono rimanere invariate, salvo revisione del progetto e dell'impianto.
 

6. Allo scopo di conseguire un risparmio energetico tutti gli impianti devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed al tipo d'impiego previsto.
 

7. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso.
 

8. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto disposto dai commi precedenti salvo quanto esposto nei commi 9, 10, 11 12.
 

9. È concessa deroga al comma 1 del presente articolo per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200 lumen cadauna per impianti di modesta entità (fino a quattro centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo ( utilizzate non più di trenta giorni all'anno) o che vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale.
 

10. È concessa deroga al Comma 1 del presente articolo per gli impianti aventi spiccato carattere di arredo urbano purché siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 

  1. che siano situati fuori dalle zone di protezione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 13;
  2. che il rapporto di flusso superiore dell'impianto, definito come nell'allegato 2, sia inferiore al 8%;
  3. che il rapporto medio di flusso superiore nel territorio del Comune ove si trova l'impianto, definito come nell'allegato 2 e specificato nel piano comunale dell'illuminazione, non superi il 5% né allo stato attuale né nelle previsioni future. Nel caso che questo valore non fosse disponibile è sufficiente che il rapporto di flusso superiore dell'impianto, definito come nell'allegato 2, sia inferiore al 5%.
     

11. È concessa deroga al Comma 1 del presente articolo agli impianti di illuminazione di rilevante interesse architettonico purché essi siano spenti prima delle ore 24.00 nei mesi estivi e prima delle ore 23.00 in quelli invernali e rimangano spenti fino al mattino successivo, e purché i fasci di luce rimangano almeno un metro entro il bordo superiore della superficie da illuminare.
 

12. È concessa deroga al Comma 1 del presente articolo agli impianti di illuminazione degli impianti sportivi in caso di giustificata e documentata necessità, purchè vengano impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dai suddetti impianti e gli impianti stessi siano spenti prima delle ore 24.00 nei mesi estivi e prima delle ore 23.00 in quelli invernali e rimangano spenti fino al mattino successivo.
 

13. Tutti gli apparecchi di illuminazione altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, in impianti già esistenti devono essere munite da parte dei proprietari dell'impianto di appositi dispositivi in grado di limitare la massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen oltre 90 gradi dalla verticale. Negli apparecchi per uso esterno a globo, a lanterna, o similari, i vetri di protezione devono sostituiti con altri realizzati in materiale trasparente e liscio onde ridurre i fenomeni di dispersione della luce.
 

14. È data facoltà ai Comuni di provvedere a ridurre l'inclinazione degli apparecchi di illuminazione negli impianti già esistenti laddove ciò consenta di ridurre la quantità di luce dispersa verso l'alto senza pregiudizio per la sicurezza.
 

15. Per gli impianti in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, secondo i criteri di cui alla presente legge.

Art. 12

Tutela dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico degli osservatori astronomici

1. Sono tutelati gli osservatori astronomici e astrofisici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica e gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione ove si svolgono attività di ricerca e/o divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o interprovinciale.
 

2. L'elenco degli stessi è tenuto ed aggiornato dalla Società astronomica italiana di concerto con il Consiglio per la Ricerca Astronomica (CRA) per quelli professionali e con l'Unione Astrofili Italiani (UAI) per quelli non professionali e per i siti di osservazione.
 

3. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società astronomica italiana indica gli ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica indicando le misure delle fasce di rispetto necessarie e allegandone le relativa giustificazione tecnica. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, provvede ad inserire tali osservatori nell'elenco di cui al comma 2 con le relative fasce di rispetto.

Art. 13

Misure minime di protezione degli osservatori astronomici

1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati ai sensi dell'articolo 12, si applicano sempre le seguenti misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo.

2. È fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di cinquecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati con esclusione di quegli osservatori astronomici situati all'interno di centri urbani. 

3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento ottico e luminoso avente un’estensione di raggio di un chilometro entro cui sono vietati, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione di questa legge, tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri di cui all'articolo 11 e non si applicano le deroghe di cui ai commi 9, 10, 11, 12 dello stesso articolo. Gli impianti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonché delle lampade, purché siano assicurate caratteristiche finali analoghe a quelle previste dall'articolo 11 senza le deroghe di cui ai commi 9, 10, 11 e 12. Per gli osservatori astronomici professionali di interesse internazionale il raggio di tale zona è di cinque chilometri. 

4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso, la cui estensione in raggio è fissata nell'elenco di cui all'articolo 12 comma 2 e comunque non inferiore a 15 km e non superiore a 90 km, entro cui non si applicano le deroghe all'articolo 11, di cui ai commi 10, 11 e 12. In tale zona è concessa deroga per gli impianti aventi spiccato carattere di arredo urbano purché siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

  1. che essi siano situati fuori dalle zone di protezione degli osservatori astronomici di cui al precedente comma 2 e 3;
  2. che il rapporto di flusso superiore dell'impianto, definito come nell'allegato 2, sia inferiore al 5%;
  3. che il rapporto medio di flusso superiore nel territorio del Comune ove si trova l'impianto, definito come nell'allegato 2 e specificato nel piano comunale dell'illuminazione, non superi il 2.5% né allo stato attuale né nelle previsioni future. Nel caso che questo valore non fosse disponibile è sufficiente che il rapporto di flusso superiore dell'impianto, definito come nell'allegato 2, sia inferiore al 2.5%.  

5. È ammessa deroga anche per gli impianti di illuminazione di rilevante interesse architettonico purché essi siano spenti prima delle ore 23.00 nei mesi estivi e prima delle ore 22.00 in quelli invernali e rimangano spenti fino al mattino successivo, e purché i fasci di luce rimangano almeno un metro entro il bordo superiore della superficie da illuminare. È infine concessa deroga agli impianti di illuminazione degli impianti sportivi purché impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dai suddetti impianti e gli impianti stessi siano spenti prima delle ore 23.00 nei mesi estivi e prima delle ore 22.00 in quelli invernali e rimangano spenti fino al mattino successivo. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23 in questa zona.  

6. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di questa legge è vietato l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo entro 30 chilometri dagli osservatori astronomici e dai siti tutelati; oltre questa distanza ed entro un raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui all’allegato 1, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi. Per tutti gli impianti cui si riferisce questo comma deve essere verificata da parte dei Comuni la rispondenza all'articolo 23 comma 1 del Codice della Strada, D. Lgs.  del 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e di enti militari. 

7. Le Regioni su motivata richiesta del direttore di un osservatorio tutelato possono ampliare la misura delle zone o applicare misure ulteriori. 

8. È concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nelle fasce di cui al presente articolo di adottare i criteri previsti dall'articolo medesimo o comunque più restrittivi del piano regionale di cui all'articolo 9 nel piano comunale dell'illuminazione. 

9. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di trenta giornate all’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna. 

Art. 14

Sanzioni

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, l’installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni. 

2. Il Sindaco ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima. 

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, del piano regionale di cui all'articolo 9 o delle disposizioni dell’articolo 11, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 500.000 a. lire10 milioni per ciascun impianto. 

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, del piano regionale o delle disposizioni dell’articolo 13 nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del Sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto. 

5. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500.000 a lire 5.000.000 qualora gli impianti di cui al comma 4 costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari. 

6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri della presente legge o del piano regionale di cui all'articolo 9. 

7. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i termini ivi indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo di energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non vi ottemperino. 

8.La sospensione dei benefici di cui al comma 7 è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti. 

Art. 15

Norme finanziarie

1. Per gli interventi di cui alla presente legge, nonché per le attività svolte dalla S.A.It. per la preparazione del rapporto biennale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1998, 500 milioni per il 1999 e 500 milioni per il 2000. 

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 

3. Le Regioni possono concedere annualmente ai Comuni ulteriori contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all’articolo 10, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni. 

4. Le Regioni possono concedere annualmente ai Comuni ulteriori contributi per l’adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al piano regionale di cui all'articolo 9 degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento. 

5. I contributi previsti ai commi 3 e 4 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

  1. comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali tutelati;
  2. comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti tutelati;
  3. comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.   

Art.16

Disposizioni Finali

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

Allegato 1

Gli osservatori astronomici e i siti astronomici da tutelare con le relative fasce

 

Fascia di 15 km di raggio

Osservatorio di Farra d'Isonzo (GO)
Osservatorio Montereale Valcellina (PN)
Stazione astronomica di Remanzacco (UD)
Osservatorio astronomico di Vignui (BL)
Osservatorio astronomico Don Paolo Chiavacci (TV)
Osservatorio astronomico Serafino Zani (BS)
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA)
Osservatorio astronomico Comunale di Grosseto
Osservatorio astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti (BA)
Osservatorio astronomico Agrifoglio (PA)
Osservatorio astronomico comunale del Monte Armidda (NU)

 Fasce di 25 km di raggio

Osservatorio astronomico di Alpette (TO)
Osservatorio astronomico Col Drusciè (BL)
Osservatorio astronomico di Sormano (CO)
Osservatorio astronomico Pian dei Termini (PT)
Osservatorio astronomico di Frasso Sabino - Ara (RI)
Osservatorio astronomico di Colle Leone (TE)
Osservatorio astronomico Ferrari - Merlo di Lerma (AL)
Osservatorio astronomico dell'Università di Perugia

 

Fasce di 35 km di raggio

Osservatorio astronomico di Toppo di Castelgrande (PZ)
Osservatorio astronomico di Merate (CO)
Osservatorio astronomico di Campo Imperatore (AQ)
Osservatorio astronomico di Campo Catino (FR)
Osservatorio astronomico di Serra La Nave (CT)
Osservatorio astronomico di Teramo
Osservatorio astronomico di Torino Sezione Staccata

 

Fasce di 50 km di raggio

Osservatorio astronomico dell'Ekar (VI)
Osservatorio astronomico di Loiano (BO)
Osservatorio astrofisico di Asiago (VI)

 

Allegato 2

Parametri di valutazione dell'inquinamento luminoso.

 

1. Flusso luminoso totale emesso verso l'alto dalla globalità degli apparecchi di illuminazione nel territorio comunale. Si definisce flusso luminoso totale emesso verso l'alto dalla globalità degli apparecchi di illuminazione nel territorio comunale la somma del flusso luminoso emesso verso l'alto, cioè sopra i 90 gradi dalla verticale, da ogni apparecchio di illuminazione di ogni impianto di illuminazione esterna notturna situato nel territorio comunale, calcolato in base al solido fotometrico degli apparecchi, alla inclinazione di montaggio dell'ottica rispetto alla verticale, alla posizione e al tipo di lampada e ad ogni altra specifica necessaria.

 

2. Rapporto di flusso superiore. Si definisce rapporto di flusso superiore di un impianto il rapporto tra il flusso emesso dagli apparecchi di illuminazione dell'impianto sopra i 90 gradi dalla verticale e il flusso totale emesso dagli stessi apparecchi, essendo il primo calcolato in base al solido fotometrico fornito dalle ditte, alla inclinazione di montaggio dell'ottica rispetto alla verticale, alla posizione e al tipo di lampada e ad ogni altra specifica necessaria.

 

3. Rapporto medio di flusso superiore. Si definisce rapporto medio di flusso superiore il rapporto tra il flusso luminoso totale emesso sopra i 90 gradi dalla verticale da tutti gli apparecchi di illuminazione degli impianti di illuminazione esterna notturna situati nel territorio comunale e il flusso luminoso totale da essi emesso

 

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