SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII
LEGISLATURA
N. 3814
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa
dei senatori SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO e MONTELEONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1999
Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso
e di risparmio energetico
RELAZIONE
DISEGNO
DI LEGGE Art.
1.
Art.
2.
Art.
3.
Art.
4.
Art.
5.
Art.
6.
Art.
7.
Art.
8.
Art.
9.
Art.
10.
Art.
11.
Art.
12.
Art.
13.
ONOREVOLI SENATORI. -
Come é stato adeguatamente documentato a livello scientifico, la dispersione di luce
artificiale al di fuori degli spazi che necessitano di essere illuminati provoca effetti
deleteri sull'ambiente naturale notturno. In tale contesto, la luce dispersa verso l'alto
illumina le particelle atmosferiche creando uno sfondo luminoso che impedisce le
osservazioni del cielo stellato e, quindi, ostacola la ricerca astronomica.
Come é stato opportunamente rilevato dalla Commissione sull'inquinamento luminoso,
costituita in seno all'Unione astrofili italiani (UAI), "i raggi luminosi (fotoni o
onde elettromagnetiche) emessi da fonti artificiali, quali lampioni stradali, torri-faro,
globi ed insegne, e diretti verso il cielo danno luogo all'inquinamento luminoso, cioé
alla rottura dell'equilibrio naturale luce/buio. L'effetto piú immediato attribuibile
all'inquinamento luminoso é l'azione di "oscuramento" della visione notturna
del cielo, come puó essere facilmente riscontrato osservando il cielo di notte dalle
nostre città. Con un tale cielo i nostri avi non avrebbero scoperto nulla; invece i
popoli di Oriente del primo millennio avanti Cristo posero le basi dell'astronomia proprio
grazie al cielo limpido e nero, trasferendo cosí le loro conoscenze a Copernico, Keplero
e Galileo. Lontani sono quei tempi e l'uomo moderno, guidato dalla sua cecità, illumina a
giorno le città perché ha paura del buio. Sembrerà strano, ma é stata creata una
"notte diurna" con uno "spreco energetico" delle stelle".
Da tali considerazioni, che tra l'altro affrontano in modo specifico soltanto un profilo
del piú complesso problema rappresentato dall'inquinamento luminoso, deriva la necessità
di una politica energetica e delle emissioni luminose che sia finalmente ispirata a
concezioni tecnicamente nuove ed economicamente piú razionali di quelle alle quali ci
siamo, inopinatamente, ispirati negli ultimi decenni. Per realizzare tale obiettivo sarà
quindi necessario - ed in tale direzione si muove il disegno di legge in oggetto -
favorire l'affermazione di una nuova "filosofia" della gestione delle emissioni
luminose inquinanti, basata essenzialmente - senza che ció implichi una irrazionale
tendenza ad un "oscuramento selvaggio" del nostro territorio che potrebbe
arrecare paradossali benefíci ad attività malavitose e delinquenziali - sul divieto di
orientare sorgenti di luce verso l'alto, al di fuori delle situazioni in cui ció sia
realmente necessario e comunque sempre in base a precise prescrizioni; sull'adozione di
dispositivi in grado di ridurre il flusso di potenza ed il numero di punti luce durante le
ore centrali della notte; sull'utilizzazione di lampade con potenza adeguata alle esigenze
reali alle quali sono destinate; sull'impiego di lampade ad alta efficienza;
sull'utilizzazione, infine, di lampioni con ottiche non disperdenti luce lateralmente ed
in alto o, comunque, schermati.
In sostanza, si tratta di contemperare le esigenze legate alla ricerca astronomica con
quelle riconducibili a sostanziali risparmi energetici, senza tuttavia rinunziare agli
oggettivi vantaggi derivanti dall'illuminazione di strade e di agglomerati urbani,
prevenendo l'inquinamento luminoso sul territorio nazionale, al fine di tutelare
l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, nonché di
agevolare le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli osservatori
astronomici.
Nell'esprimere l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento, si fa presen
te, infine, che nella predisposizione della presente proposta ci si é avvalsi delle
elaborazioni prodotte dai principali organismi scientifici operanti nello specifico
settore.
Il presente disegno di legge, in un testo identico, é stato presentato alla Camera dei
deputati dagli onorevoli Simeone, Fragalà, Lo Presti, Rallo, Mussolini.
DISEGNO DI
LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge
contiene norme volte a ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio nazionale, nonché i
consumi energetici da esso derivanti, al fine di salvaguardare gli equilibri ecologici
delle aree naturali protette e di favorire, mediante la tutela dei siti in cui gli stessi
sono ubicati, le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli osservatori
astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o
interprovinciale.
Art. 2.
1. Agli effetti della
presente legge, si intende per "inquinamento luminoso" ogni forma di
irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa é funzionalmente
dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo altresí riguardo agli effetti
prodotti da impianti di illuminazione non necessari, siano essi diretti ad oggetti oppure
a soggetti.
Art. 3.
1. Ai fini della
prevenzione del fenomeno dell'inquinamento luminoso competono allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento generale
dell'attività di progettazione, produzione, installazione ed uso degli impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati, insistenti sul territorio nazionale;
b) il controllo periodico aereofotogrammetrico, anche a mezzo di satelliti, con
cadenza annuale, al fine di verificare l'an damento del fenomeno dell'inquinamento
luminoso, nonché lo stato di attuazione della presente legge.
Art. 4.
1. Ai fini della
prevenzione del fenomeno dell'inquinamento luminoso nei rispettivi territori compete alle
regioni:
a) adeguare ai
criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli
eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo;
b) erogare contributi in favore dei soggetti pubblici o privati che adottano i
criteri stabiliti dalla presente legge;
c) incentivare gli adeguamenti di conformità alle norme antinquinamento degli
impianti di illuminazione esterna già predisposti;
d) divulgare le problematiche oggetto della presente legge, anche in
collaborazione con enti ed associazioni che, per loro specifica natura, possano offrire un
contributo competente all'attività di promozione;
e) promuovere iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale
delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito
dell'illuminazione, ivi compresa la diffusione di materiale informativo e documentale.
Art. 5.
1. Le province
esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da
illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti
nel loro territorio; provvedono inoltre a divulgare i princípi stabiliti dalla presente
legge.
Art. 6.
1. I comuni, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ap provano piani regolatori
dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni secondo le modalità previste
dalla presente legge; nei piani sono altresí previste le modalità di adeguamento delle
installazioni già esistenti sul territorio.
Art. 7.
1. Per l'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase
di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma "antinquinamento luminoso e a
ridotto consumo energetico" ai sensi del comma 3. Per quelli in fase di esecuzione,
ove possibile, é prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso
l'alto, secondo i criteri di cui alla presente legge.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 é vietata la diffusione sul mercato
nazionale, per uso esterno, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici,
di ottiche e di sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui alla presente legge.
3. Sono considerati "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico"
solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90º ed oltre.
Gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la piú alta efficienza possibile in
relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi
dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore ventiquattro, l'emissione della luce degli
impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto
al pieno regime di operatività. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola
riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui
siano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della
giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, devono
essere munite da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di appositi
dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque
non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90º ed oltre. É concessa deroga per le sorgenti di luce
internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200
lumen cadauna per impianti di modesta entità, ovvero fino a cinque centri con singolo
punto luce, per quelle di uso temporaneo o che vengano spente dopo le ore venti nel
periodo di ora solare e dopo le ore ventidue nel periodo di ora legale. Le insegne
luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il
basso.
5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione
devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio al fine di ridurre i fenomeni
di dispersione della luce e consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso.
6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare tra le
caratteristiche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza ai criteri
stabiliti dalla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura
"ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico", e allegare,
inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e di grandi aree di ogni tipo devono essere
impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dagli stessi impianti.
8. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce,
secondo i valori indicati nel presente articolo, devono essere attuate entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
1. Gli osservatori
astronomici e astrofisici professionali che svolgono attività di ri cerca scientifica e
gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione, ove si svolgono
attività di ricerca e divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o
interprovinciale, sono tutelati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 9.
2. L'elenco degli osservatori di cui al comma 1 é predisposto ed aggiornato dalla
Società astronomica italiana di intesa con il Consiglio per la ricerca astronomica (CRA)
per quelli professionali e con l'Unione astrofili italiani (UAI) per quelli non
professionali e per i siti di osservazione.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società
astronomica italiana indica gli ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del
Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, indicando le misure delle fasce di rispetto necessarie e allegandone la
relativa giustificazione tecnica. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con proprio decreto, provvede ad inserire tali osservatori nell'elenco di
cui al comma 2, con le relative fasce di rispetto.
Art. 9.
1. Agli osservatori e
ai siti osservativi tutelati ai sensi dell'articolo 8, si applicano le misure minime di
protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente
articolo.
2. É fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non
adeguatamente internalizzato entro una distanza di cinquecento metri dai confini degli
osservatori astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici
situati all'interno di centri urbani.
3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati é istituita una
zona di particolare protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di
raggio di un chilometro, entro la qua le sono vietati, a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di
illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli impianti esistenti,
non rispondenti a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli
apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi
sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonché delle lampade. Per gli
osservatori astronomici professionali di interesse internazionale il raggio di tale zona
di particolare protezione si estende per cinque chilometri.
4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati é comunque
istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui estensione
é fissata con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, é vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi
e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo
entro trenta chilometri dagli osservatori astronomici e dai siti tutelati; oltre questa
distanza ed entro un raggio di cinquanta chilometri dagli osservatori professionali, tali
fasci devono essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i
telescopi. Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da
parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del
presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti
militari.
6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza
con particolari fenomeni e comunque per non piú di trenta giorni all'anno, i sindaci dei
comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della
circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento
integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione
esterna.
Art. 10.
1. A decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta
autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comportano l'applicazione di una
sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. Il sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o
la riduzione dell'impianto a conformità in relazione alle opere realizzate senza la
preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione,
previa diffida del sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione
amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni per ciascun impianto.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione
o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente
legge, previa diffida del sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto.
5. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5 milioni
qualora gli impianti di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di
inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori
astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte
anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati
dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri
stabiliti dalla presente legge.
Art. 11.
1. Per gli interventi
di cui alla presente legge é autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1999, 500
milioni per il 2000 e 500 milioni per il 2001.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici.
3. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni ulteriori contributi per la
predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica, in misura non superiore al
50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a
lire 30 milioni.
4. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni ulteriori contributi per
l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge degli impianti pubblici di
illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della medesima, in misura
non superiore al 50 per cento della spesa e, comunque, per un importo non superiore a lire
70 milioni per ogni singolo intervento.
5. I contributi previsti ai commi 3 e 4 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
a) comuni
ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali tutelati;
b) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non
professionali e dei siti tutelati;
c) comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni.
Art. 12.
1. L'autorità di
pubblica sicurezza puó disporre, con atto motivato, deroghe ad una o piú disposizioni
contenute nella presente legge, qualora lo impongano esigenze di ordine pubblico e di
controllo.
Art. 13.
1. La presente legge
entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.