Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta n. 2301 del 22 GIU. 1998

OGGETTO: L.R. n. 22/97 - Prevenzione dell'inquinamento

luminoso. Comuni i cui territori ricadono nelle

fasce di rispetto previste

L’Assessore Sergio Berlato riferisce.

La Legge regionale 27 giugno 1997 n. 22 prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 1’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Agli articoli 5 e 6, la legge prevede la predisposizione da parte della Regione e dei Comuni rispettivamente del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) e dei Piani Comunali dell’Illuminazione Pubblica.

Compito del P.R.P.I.L. e, in particolare, definire le norme tecniche relative alle varie tipologie di impianti di illuminazione esterna, i criteri per 1’individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, le misure di protezione per gli stessi ed i criteri di predisposizione dei Piani Comunali di Illuminazione Pubblica che, a loro volta dovranno indicare le modalità ed i termini per il loro adeguamento alle norme antiinquinamento.

L’art. 8 della L.R. 22/97 prevede la tutela dell’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici e dei siti di osservazione, mentre all’art. 9 sono prescritte le misure minime di protezione da applicarsi in attesa che venga approvato il P.R.P.I.L..

Sono state istituite delle zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti di osservazione individuati all’art. 8 aventi un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a 25 km. per gli osservatori professionali e 10 km. per quelli non professionali c per i siti; in tali zone e vietato ai soggetti privati 1’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra i 25 ed i 50 km. dagli osservatori professionali, tali fasci andranno orientati ad almeno 90° dalla direzione in cui si trovano i telescopi, mentre entro 1 km. in linea d’aria dagli osservatori professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione verso 1’alto.

L’art. 9 della legge citata prescrive al comma 5 che la Giunta Regionale provveda ad individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000 le zone di protezione suddette e che copia della documentazione cartografica venga inviata ai Comuni interessati. In mancanza di una Carta Tecnica Regionale nella suddetta scala e stanti le difficoltà, soprattutto di ordine temporale ed autorizzativo, per ottenere tale cartografia da altri Enti od Autorità, si è optato per 1’utilizzazione della esistente cartografia regionale in scala 1:250.000 che garantisce egualmente una sufficiente approssimazione nella individuazione delle distanze di rispetto previste.

La Direzione Regionale per la Tutela dell’Ambiente ha provveduto pertanto ad individuare, su opportuna cartografia regionale in scala 1:250.000, le fasce di particolare protezione di cui sopra, nonché i Comuni territorialmente in esse ricadenti, secondo l’allegato elenco.

Si propone pertanto:

L ’ Assessore Sergio Berlato conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Sergio Berlato, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato 1’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 27 giugno 1997, n. 22;

DELIBERA

  1. sono approvati la cartografia in scala 1:250.000 e 1’elenco dei Comuni territorialmente ricadenti nelle rispettive fasce di protezione degli osservatori e dei siti di osservazione dall’inquinamento luminoso, che vengono allegati al presente documento e di cui fanno parte integrante;
  2. di inserire interamente i Comuni che ricadono per più del 50% del proprio territorio nell’area di vincolo
  3. di escludere i Comuni il cui territorio ricada nell’area di vincolo per meno del 50%
  4. e fatto obbligo ai suddetti Comuni il rispetto delle norme previste dall’art. 9 della L.R. n. 22/97 e 1’adeguamento alle stesse;
  5. la Direzione per la Tutela dell’Ambiente e incaricata di verificare e far rispettare quanto sopra riportato al punto 4) e di provvedere a trasmettere ai Comuni interessati copia della cartografia approvata.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan