Deliberazione della Giunta n. 2301 del 22 GIU. 1998
OGGETTO: L.R. n. 22/97 - Prevenzione dell'inquinamento luminoso. Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previsteLAssessore Sergio Berlato riferisce.
La Legge regionale 27 giugno 1997 n. 22 prescrive misure per la prevenzione dellinquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 1ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
Agli articoli 5 e 6, la legge prevede la predisposizione da parte della Regione e dei Comuni rispettivamente del Piano Regionale di Prevenzione dellInquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) e dei Piani Comunali dellIlluminazione Pubblica.
Compito del P.R.P.I.L. e, in particolare, definire le norme tecniche relative alle varie tipologie di impianti di illuminazione esterna, i criteri per 1individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, le misure di protezione per gli stessi ed i criteri di predisposizione dei Piani Comunali di Illuminazione Pubblica che, a loro volta dovranno indicare le modalità ed i termini per il loro adeguamento alle norme antiinquinamento.
Lart. 8 della L.R. 22/97 prevede la tutela dellinquinamento luminoso degli osservatori astronomici e dei siti di osservazione, mentre allart. 9 sono prescritte le misure minime di protezione da applicarsi in attesa che venga approvato il P.R.P.I.L..
Sono state istituite delle zone di particolare protezione dallinquinamento luminoso attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti di osservazione individuati allart. 8 aventi unestensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a 25 km. per gli osservatori professionali e 10 km. per quelli non professionali c per i siti; in tali zone e vietato ai soggetti privati 1impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra i 25 ed i 50 km. dagli osservatori professionali, tali fasci andranno orientati ad almeno 90° dalla direzione in cui si trovano i telescopi, mentre entro 1 km. in linea daria dagli osservatori professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione verso 1alto.
Lart. 9 della legge citata prescrive al comma 5 che la Giunta Regionale provveda ad individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000 le zone di protezione suddette e che copia della documentazione cartografica venga inviata ai Comuni interessati. In mancanza di una Carta Tecnica Regionale nella suddetta scala e stanti le difficoltà, soprattutto di ordine temporale ed autorizzativo, per ottenere tale cartografia da altri Enti od Autorità, si è optato per 1utilizzazione della esistente cartografia regionale in scala 1:250.000 che garantisce egualmente una sufficiente approssimazione nella individuazione delle distanze di rispetto previste.
La Direzione Regionale per la Tutela dellAmbiente ha provveduto pertanto ad individuare, su opportuna cartografia regionale in scala 1:250.000, le fasce di particolare protezione di cui sopra, nonché i Comuni territorialmente in esse ricadenti, secondo lallegato elenco.
Si propone pertanto:
L Assessore Sergio Berlato conclude la propria relazione e propone allapprovazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, Assessore Sergio Berlato, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato 1avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la L.R. 27 giugno 1997, n. 22;
DELIBERA
Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO Dott. Gianfranco Zanetti | IL PRESIDENTE On. Dott. Giancarlo Galan |