SINTESI
TUTTA LA REGIONE
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trabul3d.gif (152 byte) DEFINIZIONI

  
trabul1C.gif (882 byte)finalità:(Art.1, comma 1) la riduzione sul territorio regionale dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e, e conseguentemente la tutela dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di altri osservatori scientifici nonché la conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette.
   trabul1C.gif (882 byte)Definizione Inquinamento Luminoso: (Art.1, comma 2) ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
   trabul1C.gif (882 byte)Definizione di Antinquinamento luminoso: (Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività.


trabul3d.gif (152 byte) COMPITI

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Regione
      trabul1C.gif (882 byte)Incentiva: (Art.2, comma 1) La Regione  incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l’attuazione del Piano energetico nazionale.
      trabul1C.gif (882 byte)Provvedimento di legge per Norma Finanziaria (Art.7, comma 1) All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.


   trabul2d.gif (141 byte)Giunta regionale
     trabul1C.gif (882 byte)Aggiorna elenco osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani;
     trabul1C.gif (882 byte)Delibera la fascia di rispetto degli Osservatori:(Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
     trabul1C.gif (882 byte)Individua con cartografia le zone di protezione: (Art. 5, comma 2, punto c) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione;
     trabul1C.gif (882 byte)Invia documentazione cartografica: (Art. 5, comma 2, punto c) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede ad inviare ai comuni interessati copia della documentazione cartografica delle aree di protezione.
     trabul1C.gif (882 byte)Emana criteri applicativi: (Art.11, comma 1) Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana i criteri di applicazione della medesima.
     trabul1C.gif (882 byte)Autorizzazione alle Spese (Art.7, comma 1) All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

   trabul2d.gif (141 byte) Provincie
      trabul1C.gif (882 byte)Controllano: (Art.3, comma 1) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione esterna
      trabul1C.gif (882 byte)Diffondono: (Art.3, comma 1) provvedono a diffondere i principio dettati dalla presente legge;
      trabul1C.gif (882 byte)Curano, redigono e pubblicano: (Art.3, comma 2) curano la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purchè ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

   trabul2d.gif (141 byte) Comuni
      trabul1C.gif (882 byte)Si dotano di piani d'illuminazione: (Art.4, comma 1) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge fermo restando i dettami dell'Art.6 comma 1.
      trabul1C.gif (882 byte)Il Sindaco autorizza: (Art.4, comma 2) I comuni sottopongono al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
      trabul1C.gif (882 byte)Controllano l'applicazione della legge: (Art.4, comma 3) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
      trabul1C.gif (882 byte)Emettono apposite ordinanze: (Art.4, comma 3) emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Emettono specifiche indicazioni per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3) emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Provvedono alla verifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge
      trabul1C.gif (882 byte)Provvedono alla sostituzione ed alla modifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) dispongono (dopo aver provveduto, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge) affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
      trabul1C.gif (882 byte)Applicano le sanzioni amministrative: (Art.4, comma 4) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
      trabul1C.gif (882 byte)Ricevono documentazione cartografica: (Art. 5, comma 3) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede ad inviare ai comuni interessati copia della documentazione cartografica delle aree di protezione.
      trabul1C.gif (882 byte)Hanno Facoltà di adeguamento all'Art.9, comma 1 se non ricadono nelle fasce di rispetto: (Art. 11, comma 2) E’ concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell’articolo 9 di adottare integralmente i criteri previsti dall’articolo medesimo mediante l’approvazione di appositi regolamenti.

   trabul2d.gif (141 byte) Gli Osservatori Astronomici
      trabul1C.gif (882 byte)Richiedono l'applicazione della legge: (Art.4, comma 3) i comuni provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
      trabul1C.gif (882 byte)Richiedono la verifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) i comuni provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)Sono tutelati: (Art.5, comma 1) Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione.
     
trabul1C.gif (882 byte)Hanno una fascia di rispetto: (Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
      trabul1C.gif (882 byte)Segnalano sorgenti di luce non rispondenti alla legge: (Art. 5, comma 4, punto a) Gli osservatori astronomici: segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge. NOTA Il legislatore specifica e ci chiarisce che in prima battuta tali autorità sono sicuramente sempre i Comuni unitamente agli enti che operano sul territorio e gestiscono le sorgenti di luce medesime (ANAS, municipalizzate, etc...). In seconda battuta in caso in cui i Comuni non facciano rispettare la legge autorità territoriale competente è anche la regione.
      trabul1C.gif (882 byte)Richiedono di modificare, sostituire o uniformare le sorgenti di luce non rispondenti alla legge: (Art. 5, comma 4, punto a) Gli osservatori astronomici segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l’intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti. NOTA Il legislatore specifica e ci chiarisce che in prima battuta tali autorità sono sicuramente sempre i Comuni unitamente agli enti che operano sul territorio e gestiscono le sorgenti di luce medesime (ANAS, municipalizzate, etc...). In seconda battuta in caso in cui i Comuni non facciano rispettare la legge autorità territoriale competente è anche la regione.
     
trabul1C.gif (882 byte)Collaborano con gli enti territoriali per far applicare la legge: (Art. 5, comma 4, punto b) Gli osservatori astronomici collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze. NOTA Il legislatore specifica e ci chiarisce che gli enti territoriali competenti sono: i Comuni, le comunità montane, le provincie e la regione.

trabul3d.gif (152 byte) OBBLIGHI

   trabul2d.gif (141 byte) DOCUMENTAZIONE

      trabul1C.gif (882 byte)Capitolati d'illuminazione: (Art.4, comma 2) Tutti i capitolati  relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)Redazione del Progetto: (Art.4, comma 2) il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)Dichiarazione di conformità: (Art.4, comma 2) l’impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
      trabul1C.gif (882 byte)Certificato di Collaudo: (Art.4, comma 2) l’impresa installatrice rilascia al comune ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all’interno degli edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
      trabul1C.gif (882 byte)Ordinanze per l'applicazione dei principi per contenere l'IL: (Art.4, comma 3) i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Indicazioni (nelle Ordinanze dei Comuni) per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3) i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Elenco degli osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani;
      trabul1C.gif (882 byte)Delibera della fascia di rispetto degli Osservatori: (Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
      trabul1C.gif (882 byte)Cartografia delle zone di protezione: (Art. 5, comma 3) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione;

   trabul2d.gif (141 byte) SPECIFICHE TECNICHE
      trabul1C.gif (882 byte)Impianti antinquinamento luminoso: (Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre,
      trabul1C.gif (882 byte)lampade: (Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia
      trabul1C.gif (882 byte)Realizzazione Impianti: (Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività.
      trabul1C.gif (882 byte)Corpi illuminanti: (Art.6, comma 8) Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura ‘’ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia’’, e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
      trabul1C.gif (882 byte)Dispositivi di riduzione flusso luminoso: (Art.6, comma 2) Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa;
      trabul1C.gif (882 byte)Insegne: (Art.6, comma 4) L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso
      trabul1C.gif (882 byte)Riflettori, fari e torri faro: (Art.6, comma 4) L’uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall’articolo 9.
      trabul1C.gif (882 byte)Riflettori, fari e torri faro: (Art.9, comma 5) Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
      trabul1C.gif (882 byte)Impianti sportivi: (Art.6, comma 6) Nell’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti.
      trabul1C.gif (882 byte)Variazione inclinazione impianti già esistenti: (Art.6, comma 5) Le modifica dell’inclinazione delle sorgenti di luce secondo i criteri indicati nel comma 2 del presente articolo deve essere attuate entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)Fasci di luce fissi o mobili: (Art.6, comma 9) E’ fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
      trabul1C.gif (882 byte)Edifici e monumenti: (Art.6, comma 10) Nell’illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso .
      trabul1C.gif (882 byte)Monumento di comprovato valore architettonico: (Art.6, comma 10) Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.
      trabul1C.gif (882 byte)Collaudi: (Art.4, comma 2) la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;

   trabul2d.gif (141 byte) VARIAZIONE FLUSSI LUMINOSI
      trabul1C.gif (882 byte)Riduzione del flusso luminoso: (Art.6, comma 2) Gli impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività.
      trabul1C.gif (882 byte)Sorgenti di luce che vengono spente: (Art.6, comma 3) E’ concessa deroga per le sorgenti di luce di  uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
      trabul1C.gif (882 byte) Riduzione illuminazione monumenti: (Art.6, comma  10) Nell’illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.


trabul3d.gif (152 byte) DEROGHE
      trabul1C.gif (882 byte)Riduzione del flusso luminoso: (Art.6, comma 2) le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all’ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.
      trabul1C.gif (882 byte)Luci internalizzate: (Art.6, comma 3) E’ concessa deroga all'Art.6, comma 2 per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti
      trabul1C.gif (882 byte)Impianti con emissione non superiore a 1500 lumen: (Art.6, comma 3) E’ concessa deroga all'Art.6, comma 2 per le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce)
      trabul1C.gif (882 byte)Impianti di uso temporaneo: (Art.6, comma 3) E’ concessa deroga all'Art.6, comma 2 per le sorgenti di luce di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
      trabul1C.gif (882 byte)Monumento di comprovato valore architettonico: (Art.6, comma 10) Solo nel caso in cui non risultino possibili sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

trabul3d.gif (152 byte) DIVIETI
     
trabul1C.gif (882 byte)Fasci di luce fissi o mobili: (Art.6, comma 9) E’ fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.


trabul3d.gif (152 byte) PERSONE FISICHE

   trabul2d.gif (141 byte) PUBBLICI E PRIVATI
      trabul1C.gif (882 byte)Tutti gli impianti sua pubblici che privati vengono:(Art.4, comma 2) Sottopongono al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all’interno degli edifici; la procedura sopra descritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;
      trabul1C.gif (882 byte)Sono sottoposti a controlli sia gli impianti pubblici che privati: (Art.4, comma 2) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
      trabul1C.gif (882 byte)Tutti gli impianti sia pubblici che privati devono essere a norma di legge: (Art. 6, comma 1) Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto, ove possibile nell’immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.

   trabul2d.gif (141 byte) SOGGETTI
      trabul1C.gif (882 byte)Il Sindaco autorizza: (Art.4, comma 2) I comuni sottopongono al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
      trabul1C.gif (882 byte)Le figure professionali: (Art.4, comma 2) il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)L'impresa installatrice: (Art.4, comma 2) l’impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
      trabul1C.gif (882 byte)L'impresa installatrice: (Art.4, comma 2) l’impresa installatrice rilascia al comune ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all’interno degli edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
      trabul1C.gif (882 byte)Committente degli impianti: (Art.4, comma 2) la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti;
      trabul1C.gif (882 byte)SAIt e l'UAI: (Art.5, comma 2, punto a) la giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani;
      trabul1C.gif (882 byte)Produttori, importatori o Fornitori:(Art.6, comma 8) Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura ‘’ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia’’
      trabul1C.gif (882 byte)Produttori, importatori o Fornitori:(Art.6, comma 8) Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono allegare inoltre (ai loro prodotti), le raccomandazioni di uso corretto.

trabul3d.gif (152 byte) SCADENZE

   trabul2d.gif (141 byte) ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
      trabul1C.gif (882 byte)60 giorni dopo pubblicazione sul BURL: (Art.12) La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

   trabul2d.gif (141 byte) DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
      trabul1C.gif (882 byte)Entrata in vigore della legge TUTTI gli impianti di illuminazione esterna in fase di progettazione e di appalto: (Art.5, comma 1) alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico;
      trabul1C.gif (882 byte)Entrata in vigore della legge TUTTI gli impianti di illuminazione esterna in fase di esecuzione: (Art.5, comma 1) alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto, ove possibile nell’immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo.
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 60 giorni i comuni emettono apposite ordinanze: (Art.4, comma 3) emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 120 giorni aggiornamento elenco osservatori:(Art.5, comma 2, punto a) la giunta regionale aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani;
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 120 giorni vengono deliberate le fasce di rispetto degli osservatori: (Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 120 giorni cartografia zone di protezione: (Art. 5, comma 3) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione;
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 120 giorni criteri applicativi: (Art.11, comma 1) Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana i criteri di applicazione della medesima.
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 18 mesi variazione inclinazione corpi illuminanti: (Art. 6, comma 7) Le modifica dell’inclinazione delle sorgenti di luce secondo i criteri indicati nel comma 2 del presente articolo deve essere attuate entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 3 anni i comuni emettono i Piani d'illuminazione: (Art.4, comma 1) i comuni si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge fermo restando i dettami dell'Art.6 comma 1.

   trabul2d.gif (141 byte) INADEMPIENZE
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 1 anno dalla constatata inadempienza (dei punti luce  non corrispondenti ai requisiti di legge): (Art.4, comma 4) i comuni dispongono (dopo aver provveduto, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge) affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
      trabul1C.gif (882 byte)Entro 60 giorni improrogabili (dopo 1 anno dalla constatata inadempienza dei punti luce  non corrispondenti ai requisiti di legge): (Art.4, comma 4) i comuni dispongono (dopo aver provveduto, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge) affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni; NOTA:Il sindaco emette d'ufficio un'ordinanza per il rispetto della legge e a la polizia municipale interviene per renderla esecutiva.

trabul3d.gif (152 byte) NORME FINANZIARIE
      trabul1C.gif (882 byte)Autorizzazione alle Spese (Art.7, comma 1) All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

 

SINTESI
AREE PROTETTE
__________________________________________

trabul3d.gif (152 byte) DEFINIZIONI

  
trabul1C.gif (882 byte)finalità:(Art.1, comma 1) la riduzione sul territorio regionale dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e, e conseguentemente la tutela dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di altri osservatori scientifici nonché la conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette.

 trabul3d.gif (152 byte) COMPITI

  trabul2d.gif (141 byte) Giunta regionale
     trabul1C.gif (882 byte)Aggiorna elenco osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani;
     trabul1C.gif (882 byte)Delibera la fascia di rispetto degli Osservatori:(Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
     trabul1C.gif (882 byte)Individua con cartografia le zone di protezione: (Art. 5, comma 2, punto c) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione;
     trabul1C.gif (882 byte)Invia documentazione cartografica: (Art. 5, comma 2, punto c) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede ad inviare ai comuni interessati copia della documentazione cartografica delle aree di protezione.
     trabul1C.gif (882 byte)Delibera sul Provvedimento dell' Art. 8, comma 4: (Art.8, comma 5) Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

   trabul2d.gif (141 byte) Provincie

      trabul1C.gif (882 byte)Curano, redigono e pubblicano: (Art.3, comma 2) curano la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purchè ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

   trabul2d.gif (141 byte) Comuni
      trabul1C.gif (882 byte)Si dotano di piani d'illuminazione: (Art.4, comma 1) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge fermo restando i dettami dell'Art.6 comma 1.
      trabul1C.gif (882 byte)Il Sindaco autorizza: (Art.4, comma 2) I comuni sottopongono al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
      trabul1C.gif (882 byte)Controllano l'applicazione della legge: (Art.4, comma 3) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
      trabul1C.gif (882 byte)Emettono apposite ordinanze: (Art.4, comma 3) emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Emettono specifiche indicazioni per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3) emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Provvedono alla verifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge
      trabul1C.gif (882 byte)Provvedono alla sostituzione ed alla modifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) dispongono (dopo aver provveduto, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge) affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
       trabul1C.gif (882 byte)Applicano le sanzioni amministrative: (Art.4, comma 4) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
       trabul1C.gif (882 byte)Ricevono documentazione cartografica: (Art. 5, comma 3) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede ad inviare ai comuni interessati copia della documentazione cartografica delle aree di protezione.
       trabul1C.gif (882 byte)Hanno Facoltà di adeguamento all'Art.9, comma 1 se non ricadono nelle fasce di rispetto: (Art. 11, comma 2) E’ concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell’articolo 9 di adottare integralmente i criteri previsti dall’articolo medesimo mediante l’approvazione di appositi regolamenti.
       trabul1C.gif (882 byte)Comuni & Osservatori concordano le indicazioni per le luci internalizzate:(Art. 9, comma 4) E’ concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
        trabul1C.gif (882 byte)Usano i proventi delle sanzioni : (Art. 8, comma 3 ) I  proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
        trabul1C.gif (882 byte)Sono sanzionabili se non si uniformano ai dettami della legge: (Art. 8, comma 4) I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell’energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente.

   trabul2d.gif (141 byte) Gli Osservatori Astronomici
      trabul1C.gif (882 byte)Richiedono l'applicazione della legge: (Art.4, comma 3) i comuni provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
      trabul1C.gif (882 byte)Richiedono la verifica dei punti luce: (Art.4, comma 4) i comuni provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge.
      trabul1C.gif (882 byte)Sono tutelati: (Art.5, comma 1) Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione.
     
trabul1C.gif (882 byte)Hanno una fascia di rispetto: (Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
      trabul1C.gif (882 byte)Segnalano sorgenti di luce non rispondenti alla legge: (Art. 5, comma 4, punto a) Gli osservatori astronomici: segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge. NOTA Il legislatore specifica che in prima battuta tali autorità sono sicuramente sempre i Comuni unitamente agli enti che operano sul territorio e gestiscono le sorgenti di luce medesime (ANAS, municipalizzate, etc...). In seconda battuta in caso in cui i Comuni non facciano rispettare la legge autorità territoriale competente è anche la regione.
      trabul1C.gif (882 byte)Richiedono di modificare, sostituire o uniformare le sorgenti di luce non rispondenti alla legge: (Art. 5, comma 4, punto a) Gli osservatori astronomici segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l’intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti. NOTA Il legislatore specifica che in prima battuta tali autorità sono sicuramente sempre i Comuni unitamente agli enti che operano sul territorio e gestiscono le sorgenti di luce medesime (ANAS, municipalizzate, etc...). In seconda battuta in caso in cui i Comuni non facciano rispettare la legge autorità territoriale competente è anche la regione.
     
trabul1C.gif (882 byte)Collaborano con gli enti territoriali per far applicare la legge: (Art. 5, comma 4, punto b) Gli osservatori astronomici collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze. NOTA Il legislatore specifica e ci chiarisce che gli enti territoriali competenti sono: i Comuni, le comunità montane, le provincie e la regione.
      trabul1C.gif (882 byte)Comuni & Osservatori concordano le indicazioni per le luci internalizzate:(Art. 9, comma 4) E’ concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
      trabul1C.gif (882 byte) Danno specifiche indicazioni sulle sorgenti di luce altamente inquinanti (Art.8, comma 2) Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
     trabul1C.gif (882 byte)Delibera sul Provvedimento dell' Art. 8, comma 4: (Art.8, comma 4) Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.
     trabul1C.gif (882 byte)Ispezionano e segnalano: (Art.8, comma 5) Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.

trabul3d.gif (152 byte) OBBLIGHI

   trabul2d.gif (141 byte)
DOCUMENTAZIONE
      trabul1C.gif (882 byte)Ordinanze per l'applicazione dei principi per contenere l'IL: (Art.4, comma 3) i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Indicazioni (nelle Ordinanze dei Comuni) per il rilascio delle licenze edilizie: (Art.4, comma 3) i comuni emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
      trabul1C.gif (882 byte)Elenco degli osservatori: (Art.5, comma 2, punto a) La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: aggiorna l’elenco degli osservatori astronomici non professionali anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani;
      trabul1C.gif (882 byte)Delibera della fascia di rispetto degli Osservatori: (Art. 5, comma 2, punto b) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto;
      trabul1C.gif (882 byte)Cartografia delle zone di protezione: (Art. 5, comma 3) . La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge: provvede , ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione;
      trabul1C.gif (882 byte)Indicazioni per le luci internalizzate:(Art. 9, comma 4) E’ concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
      trabul1C.gif (882 byte)Indicazioni sulle sorgenti di luce altamente inquinanti (Art.8, comma 2) Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

   trabul2d.gif (141 byte) NUOVI IMPIANTI
        trabul1C.gif (882 byte)Tutti i nuovi impianti devono rispondere all'Art. 6 della presente legge dove non già specificato nell'Art.9.

   trabul2d.gif (141 byte) IMPIANTI PREESISTENTI
        trabul1C.gif (882 byte)CARATTERISTICHE -  TUTTI gli impianti già esistenti: (Art.9, comma 2) Per l’adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all’installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall’articolo 6.
        trabul1C.gif (882 byte)CARATTERISTICHE -  TUTTE le sorgenti di luce degli impianti già esistenti: (Art.9, comma 1) Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri (Art.6) e ricadenti nelle fasce di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l’uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
        trabul1C.gif (882 byte)TUTTE le sorgenti di luce Lampade al sodio ad alta o bassa pressione: (Art.9, comma 1) Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri  (Art.6) e ricadenti nelle fasce di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l’uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
        trabul1C.gif (882 byte)Schermi e sostituzione vetri di protezione: (Art.9, comma 2) Per l’adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all’installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall’ Articolo.6.   NOTA: I comuni DEVONO procedere.
        trabul1C.gif (882 byte)Riduzione del flusso luminoso: (Art.9, comma 3) Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. NOTA: Altrimenti sarebbero obbligati all'utilizzo di regolatori del flusso luminoso.
        trabul1C.gif (882 byte)Sorgenti di luce altamente inquinanti: (Art.9, comma 4) Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre , nonché di vetri di protezione trasparenti.
        trabul1C.gif (882 byte)Insegne luminose non dotate di illuminazione propria: (Art.9, comma 4) Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall’alto verso il basso.
        trabul1C.gif (882 byte)Spegnimento insegne: (Art.9, comma 4) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitre ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.
        trabul1C.gif (882 byte)Fari, torri faro, parcheggi, pazzali, etc...: (Art.9, comma 5) Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
        trabul1C.gif (882 byte)Modifica dell'Inclinazione: (Art.9, comma 6) La modifica dell’inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, nell' (Art.6), deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   trabul2d.gif (141 byte) VARIAZIONE FLUSSI LUMINOSI
      trabul1C.gif (882 byte)Riduzione del flusso luminoso e spegnimento 50% punti luce: (Art.9, comma 3) Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e della difesa.
      trabul1C.gif (882 byte)Sorgenti di luce che vengono spente: (Art.9, comma 4) Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. E’ concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora legale,
      trabul1C.gif (882 byte)Insegne luminose da spegnere: (Art.9, comma  4) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitre ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.

trabul3d.gif (152 byte) DEROGHE
        trabul1C.gif (882 byte)Deroghe alla riduzione del flusso luminoso : (Art.9, comma3) Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e della difesa.
        trabul1C.gif (882 byte)Riduzione del flusso luminoso per impianti già esistenti: (Art.9, comma3)Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. NOTA: Altrimenti sarebbero obbligati all'utilizzo di regolatori del flusso luminoso.
        trabul1C.gif (882 byte)Sorgenti di luce internalizzate: (Art. 9, comma 4) E’ concessa deroga (alla prima parte dell'articolo 9, comma 4), secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti.
        trabul1C.gif (882 byte)Impianti con emissione non superiore a 1500 lumen: (Art.9, comma 4) E’ concessa deroga all'Art.9, comma 4 per le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce)
        trabul1C.gif (882 byte)Impianti di uso temporaneo: (Art.9, comma 4) E’ concessa deroga all'Art.9 , comma 4   per le sorgenti di luce di uso temporaneo.
        trabul1C.gif (882 byte)Impianti che vengono spenti: (Art.9, comma 4) E’ concessa deroga all'Art.9, comma 4 per le sorgenti di luce che vengano spente normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora legale
        trabul1C.gif (882 byte)Sorgenti di luce da sostituirsi entro 4 anni:(Art.9, comma 4) E’ concessa deroga all'Art.9, comma 4 per le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

trabul3d.gif (152 byte) PERSONE FISICHE

   trabul2d.gif (141 byte) PUBBLICI E PRIVATI
      trabul1C.gif (882 byte)I Privati hanno facoltà di adeguare gli impianti già esistenti senza sostituirli: (Art.9, comma 2) Per l’adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all’installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall’articolo 6.
      trabul1C.gif (882 byte)Pubblici e privati e Riduzione del flusso luminoso degli impianti già esistenti: (Art.9, comma 3) Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. NOTA: Altrimenti sarebbero obbligati all'utilizzo di regolatori del flusso luminoso..
       trabul1C.gif (882 byte)Chiunque per impianti non rispondenti alla legge : (Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
       trabul1C.gif (882 byte)L'illuminazione pubblica viene adeguata anche con i oroventi delle sanzioni : (Art. 8, comma 3 ) I   proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
       trabul1C.gif (882 byte)I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, sono sanzionati: (Art. 8, comma 4) I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell’energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente.

   trabul2d.gif (141 byte) SOGGETTI
        trabul1C.gif (882 byte)La polizia municipale invita a modificare gli impianti e le sorgenti di luce entro 60 giorni : (Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.


trabul3d.gif (152 byte) SCADENZE

        trabul1C.gif (882 byte)Entro 4 anni TUTTE le sorgenti di luce: (Art.9, comma 1) Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nelle fascie di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l’uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
        trabul1C.gif (882 byte)Entro 6 mesi Modifica Inclinazione: (Art.9, comma 6) La modifica dell’inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
       
trabul1C.gif (882 byte) Modifica entro 60 giorni degli impianti e delle sorgenti di luce : (Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.

trabul3d.gif (152 byte) SANZIONI

        trabul1C.gif (882 byte) Per impianti e sorgenti di luce non rispondenti alla legge : (Art.8, comma 1) Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
        trabul1C.gif (882 byte) Sanzioni per impianti molto inquinanti (Art.8, comma 2) Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
        trabul1C.gif (882 byte) Proventi delle sanzioni : (Art. 8, comma 3 ) I   proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge.
        trabul1C.gif (882 byte)Sospensione dal beneficio di riduzione del costo dell'energia elettrica: (Art. 8, comma 4) I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell’energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente.
        trabul1C.gif (882 byte)Delibera del Provvedimento del comma 4: (Art.8, comma 5) Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti.