Ordinanza contro i fari rotanti del comune di Arzignano (VI)

Ecco il testo dell’ordinanza protocollare 31156/DG/gc del 02/09/02 emessa nel Comune di Arzignano (Vicenza), dal Sindaco Gianfranco Signorin COMUNE DI ARZIGNANO
Prot. n° 31156/DG/gc
Azignano, li 02 Settembre 2002

OGGETTO: Ordinanza di divieto di installazione o accensione di sorgenti luminose nel territorio comunale di Arzignano

IL SINDACO

VISTO l’art 23 del nuovo Codice della Strada, approvato con il D. Lgs. 30/04/1992 n” 285 e successive modifiche ed integrazioni, Il quale prescrive che lungo le strade o in vista di esse, è vietato collocare sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, colori, disegno e ubicazione, possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità od efficacia, ovvero possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, produrre abbagliamento o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone.

VERIFICATO che è ormai consolidata o diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni o in occasione di feste paesane, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano o irradiano verso l’esterno o verso la volta celeste fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad indicare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini e degli utenti della strada;

VISTO che questi fari non rientrano nelle “sorgenti luminose” definite dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.

CONSTATATO che in relazione alla loro natura, alla specificità e caratteristiche di cui sopra, tali fari, atti ad attirare l’attenzione di possibili “clienti”, possono arrecare disturbo visivo o abbagliamento a quanti percorrono le strade, nonché distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

VISTA inolte la L.R.V. n° 22 del 27/06/1997 (norme per l’inquinamento luminoso) che prevede tra l’altro la predisposizione del Piano Regionale per la Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.);

CONSIDERATO che il PRPIL non è ancora stato adottato;

RAVVISATA comunque la necessità di VIETARE, su tutto il territorio comunale l’installazione o l’uso di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano rearsi le situazioni di pericolo così come previsto dall’art. 23, comma 1 del Nuovo Codice della Strada nonché fonti di disturbo per le attività professionali svolte nell’atmosfera;

VISTO il T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n° 773

VISTO il D Lgs n° 267/2000

ORDINA

1) In via cautelativa l’immediato divieto di installazione su tutto il territorio comunale di sorgenti luminose roteanti o fisse, proiettanti verso l’esterno o verso la volta celeste, tali da costituire pericolo, disturbo o abbagliamento o distrazione agli utenti della strada nonché alle attività professionali svolte nell’atmosfera ovvero, nel caso di sorgenti luminose già installate, l’immediato divieto di accensione;
2) La disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalla medesima a spese dei titolari entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni e venga data ampia pubblicità mediante l’affissione di apposite locandine delle bacheche comunali.
Per le violazioni alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del nuovo Codice della Strada.
Il comando di Polizia Municipale è incaricato ad effettuare il controllo per l’ottemperanza del presente provvedimento.
Ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giornidalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. del veneto, oppure, in via alternativa, ricorso al presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

F.to
IL SINDACO
Gianfranco Signorin

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