Ordinanza o Delibera [1]: Comune di Sona - Provincia di Verona - Ordinanza nr 51 del 16/03/2001 [2]

Inviato da : Adminbabababa di 17 Nov 2001 - 06:12
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Ordinanza di divieto di installazioni o accensione di sorgenti luminoseIl Sindaco
Visto l'art.23 del Nuovo Codice della Strada....
Verificato che ormai è abitudine ....................
Considerato che i fari di cui sopra....................
Constatato che, i casi.......................................
Vista la L.R. 27.06.97 n22..................................
Considerato che il P.R.I.L. non è ancora stato..
Ravvisata comunque la necessità....................
Visto l'art.54del Lgs. 18.08.00 n267;

Ordina
1-in via cautelativa l'immediato divieto di istallazioni su tutto il territorio di sorgenti luminose roteanti o fisse.................
2-La disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione...................

Dispone
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, la trasmissione della stessa al locale Servizio di Polizia Municipale, al locale UTC e al settore ecologia della Provincia di Verona.
Caldiero 09 giu 2001
Il Sindaco
(Raffaele Tommelleri)


A seguito il segreteria del Sindaco trasmette questo documento agli uffici competenti sottolineando l’ordinanza con la seguente lette:

Oggetto: Inquinamento da sorgenti luminose e fari rotanti.
Disposizioni.


AL
Comandante la Polizia Municipale
Resp. U.T./Territorio
Resp.U.T./LL.PP-Ecologia
Segretario Generale

In relazione all'ordinanza nr.51/R.O del 16.03.2001 riguardante l'oggetto, si dispone quanto segue:
1. L'ufficio Polizia Municipale dovrà esguire le verifiche inerenti il rispetto dell'ordinanza in parola e delle disposizioni di cui alla L.R. 22/1997 al fine di verificare la sussistenza di eventuali violazioni alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento luminoso e del Codice della Strada.
2. L.ufficio Tecnico/Territorio è invitato a segnalare al progettista della Variante Generale PRG l'esigenza di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art.7 della L.R. 22/1997; in ogni caso, in attesa del P.R.P.I.L. e del conseguente Piano Comunale dell'illuminazione pubblica, le concessioni edilizie dovranno continuare a recare adeguate prescrizioni finalizzate al rispetto della normativa regionale in parola.
3. L.Ufficio Tecnico/LL.PP. nell'eventuale programmazione di opere e/o manutenzioni riguardanti la pubblica illuminazione, dovrà tenere presenti le prescrizioni e gli obiettivi che l'art.6 della L.R. 22/1997 pone nella materia considerata.

Distinti Saluti
Il Sindaco
(Raffaele Tomelleri)
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