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06 Lug 2008 - 04:57
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DarkSky in Europe![]() Consult English Section: "Dark Sky in Europe" Download the guidelines paper "European Effort to prevent Light Pollution" based on the Lombardy Law number 17 of year 2000 13777-CieloBuio![]() November 2000 - Minor Planet Circulars (13777) Cielobuio = 1998 UV6 Discovered 1998 Oct. 20 by M. Cavagna and A. Testa at Sormano. Motivazione: "...Cielobuio ha giocato un ruolo fondamentale di supporto all''approvazione della legge regionale della Lombardia contro l''inquinamento luminoso, una delle più avanzate del mondo..." |
Il nostro Don Ezio Fonio ci informa che:
Con il supplemento 1 al Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2004 è stata ufficializzata la modifica della LR31/00 Piemonte in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico: con l'intervento legislativo tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati che complessivamente hanno un flusso luminoso superiore a 25000 lumen - poco più di quello di un faro da 400 W con lampada al mercurio (luce bianca) od al solio alta presione da 175W (luce arancio) - devono essere soggetti a limitazioni della luce inviata verso l'alto. Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12 Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8. Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e’ sostituita dalla seguente: “c) gli impianti che impiegano piu’ sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;”. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 23 marzo 2004 Enzo Ghigo LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 366. Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 ‘Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche ‘. - Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2001. - Assegnato alla V Commissione in sede referente il 13 dicembre 2001. - Sul testo sono state effettuate consultazioni. - Testo licenziato dalla commissione referente il 13 giugno 2003 con relazione di Daniele Maria Cantore. - Approvato in Aula il 16 marzo 2004 con 34 voti favorevoli. NOTE Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it. Nota all’articolo 1. Il testo dell’articolo 7 della l.r. 31/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: “Art. 7. (Deroghe) 1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni: a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto; b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole; c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen; d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza; e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.". |
| coordinamento per la protezione del cielo notturno |