SENTENZE E RICORSI AL TAR

1 – SENTENZE SPEGNIMENTO DI FARI ROTANTI
2 – SENTENZE PER LUCI INTRUSIVE
3 – RICORSI AL TAR E PER APPALTI IN AMBITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SENTENZE SPEGNIMENTO DI FARI ROTANTI

PRETURA CIRCONDARIALE DI BERGAMO
Verbale di Causa – N. 1984191 R.G. – N. 4008191A Cron. – 10 Luglio 1991
…….
Il pretore di Bergamo
ORDINA
alla s.r.l. L’Eclisse l’immediata disattivazione del faro installato sull’omonima discoteca ubicata in Calusco d’Adda e ……….
IL PRETORE
(Massimo Gaballo)
->Depositato in cancelleria l’ 8 Ottobre 1991

PRETURA CIRCONDARIALE DI BASSANO
Sentenza del Pretore Montini Trotti
…….
Sentenza di Spegnimento fascio di luce pubblicitario della Discoteca ”Due Mori”
IL VICEPRETORE
(Antonio Mauro)
->Depositato in cancelleria il 28 Febbraio 1998

Pretura Circondariale di Bergamo e di Bassano del Grappa

 

SENTENZE PER LUCI INTRUSIVE

Inciso:Codice Civile art. 844. Immissioni. –
[1] Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità [659 c.p.], avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [674 c.p.].

[2] Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3130 dell’8 febbraio 2008, ha stabilito che sono risarcibili anche i danni da inquinamento luminoso.
RESPONSABILITÀ DELLA P.A. I LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE
1. La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l’amministrazione realizza e mantiene un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo dell’amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l’inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell’amministrazione per i danni arrecati a terzi.

2. Non è rilevante, per escludere la responsabilità dei danni prodotti dall’opera pubblica, la congruità di quest’opera rispetto al fine pubblico che essa deve soddisfare, ma la lesione dei diritti dei terzi che essa abbia eventualmente prodotto per l’assenza degli accorgimenti tecnici idonei ad impedirla.

Il testo completo della sentenza n. 3130 è disponibile sul sito di Ambiente e Diritto ed anche qui.

Sentenza del giudice di pace di Nola (NA) causa n. 6607/00 per immissione di luce molesta – rimozione e risarcimento
“L’illuminazione che risulta invasiva danneggia i proprietari degli appartamenti e fondi circostanti le sorgenti luminose: è quindi assimilabile a tutti gli effetti ad una immissione molesta prevista all’articolo 884 del codice civile”.

– COMMENTI INTEGRATIVI IN MERITO AL CC ART. 844.

1- Tutto Ambiente – Articolo.
Già una sentenza della Cass. (n. 3889/77) con riferimento appunto all’art. 844 c.c. (immissioni), pur riguardo ad una fattispecie del tutto differente, è giunta ad ammettere l’applicabilità di tale norma (per interpretazione estensiva) ad ipotesi in cui (“per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche”) tale immissione influisca oggettivamente sull’organismo umano o su apparecchiature.
Pertanto, una volta provata l’oggettiva influenza di tale forma di inquinamento (ed ovviamente solo qualora venga superata la soglia della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c.) ritengo sia applicabile la norma sulle immissioni anche in caso di inquinamento elettromagnetico.

Sebbene l’art. 844 c.c. contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo l’espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole “e simili propagazioni”, tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione del diritto di proprietà fa sì che la tassatività sussiste nel genus, se non nella species. Pertanto, la norma è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, ad ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti:

  1.  materialità dell’immissione, cioè che essa cada sotto i sensi dell’uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (per esempio, radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche);
  2.  carattere indiretto o mediato dell’immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall’uomo, nel fondo da cui si propaga;
  3.  attualità di una situazione di intollerabilità, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, dell’immissione.

Questi requisiti non ricorrono nell’ipotesi in cui aggetti di gronda e tubazioni di raccolta delle acque piovane sporgano oltre la linea di confine. * Cass. civ. 3889/77.

SENTENZA TAR di TARANTO
Rif. N.1524/04 R.S. – N.5552 R.G. – ANNO 2003 TAR PA 200401524 – PROV. TRAPANI – SAN VITO LO CAPO – INQUINAMENTO LUMINOSO
Sentenza utile nella lotta all’inquinamento Luminoso è stata emessa dal Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II Testo Integrale.
Sentenza del Pretore di Trapani con la quale si rigetta una sanatoria di impianti d’illuminazione ritenuti lesivi del paesaggio, della sicurezza stradale in quanto abbaglianti e din quanto creano inquinamento luminoso.

 

RICORSI AL TAR PER APPALTI IN AMBITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TAR Regione Lombardia
Sentenza del 2 luglio 2008 a favore delle procedure di acquisizione degli impianti d’illuminazione non di proprietà.
Dettagli e estremi della sentenza: TAR di Brescia – Sezione Prima: Sentenza del 2/7/2008.

Consiglio di Stato
Sentenza Consiglio di Stato del 12 dicembre 2008 sul ricorso contro la sentenza del TAR Lombardia del 2 luglio 2008. Ricorso respinto.
Dettagli e estremi della sentenza: Consiglio di Stato – Sentenza 12/12/2008

TAR Regione Sardegna
Sentenza del 11 marzo 2009 per l’applicazione delle leggi in materia di reti e servizi di pubblica utilità. Ricorso di Enel-Sole: ricorso respinto.
Dettagli e estremi della sentenza: TAR di Cagliari – Sezione Prima: Sentenza del 11/03/2009.

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